| (Commissione nazionale per l'albo
delle imprese di spedizione).
1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è istituita, con sede presso il Ministero
medesimo, la commissione nazionale per l'albo delle imprese di
spedizione.
2. La commissione nazionale, presieduta dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
delegato, è composta da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti e
della navigazione;
b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
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c) quattro membri in rappresentanza delle imprese
di spedizione.
3. I membri della commissione nazionale durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati nel mandato.
4. La commissione nazionale delibera a maggioranza. In caso
di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni della
commissione sono valide con la presenza di almeno cinque
membri.
5. La commissione nazionale svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla formazione e all'aggiornamento
dell'albo;
b) decide in merito alle domande di iscrizione e
cancellazione dall'albo;
c) dispone la cancellazione d'ufficio dall'albo nei
casi di cui all'articolo 11;
d) esercita i poteri disciplinari che le sono
attribuiti dalla presente legge;
e) determina la misura della cauzione di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera f);
f) determina la quota annua di cui all'articolo 5,
comma 3;
g) promuove le iniziative atte ad elevare la
qualificazione delle imprese di spedizione.
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