| (Commissioni regionali).
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di ciascun capoluogo è istituita una commissione
regionale per l'albo delle imprese di spedizione, presieduta
dal presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, e composta
da:
a) un membro designato dalla prefettura;
b) quattro membri in rappresentanza delle imprese
di spedizione della regione.
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2. I membri della commissione regionale durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati nel mandato.
3. La commissione regionale delibera a maggioranza. In caso
di parità prevale il voto del presidente. Le riunioni della
commissione regionale sono valide con la presenza di almeno
tre membri.
4. La commissione regionale svolge i seguenti compiti:
a) riceve le domande di iscrizione e di variazione
all'albo ed esercita tutte le attività istruttorie dirette ad
accertare il possesso dei requisiti per l'esercizio
dell'attività di spedizione da parte delle imprese
richiedenti;
b) compie tutte le attività dirette al controllo
del corretto esercizio dell'attività da parte delle imprese,
segnalando gli abusi e le mancanze alla commissione nazionale,
al fine dell'esercizio dei poteri disciplinari di spettanza
della stessa, dandone contestuale comunicazione scritta agli
interessati;
c) esercita i poteri disciplinari che le sono
attribuiti dalla presente legge, applicando le sanzioni di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
d) esercita funzioni di controllo sull'etica
professionale degli iscritti e vigila sul corretto esercizio
dell'attività di spedizione e sull'osservanza dei princìpi
deontologici della categoria;
e) promuove iniziative atte ad elevare la
qualificazione delle imprese di spedizione.
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