| (Sanzioni disciplinari).
1. L'impresa di spedizione che si renda colpevole di abusi
o mancanze nell'esercizio dell'attività è soggetta alle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale del titolare o del responsabile
per lievi trasgressioni nell'esercizio della sua attività;
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b) censura scritta per rilevanti manchevolezze che
causano discredito alla categoria e ne danneggiano l'attività,
sia nei rapporti tra imprese di spedizione, che tra queste e
gli utenti;
c) radiazione dall'albo, con incameramento della
cauzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), per
fatti specifici che non consentono reiscrizione all'albo
stesso.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono comminate dalla commissione regionale.
3. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 1 è
comminata dalla commissione nazionale, su segnalazione della
commissione regionale competente.
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