| (Procedimento disciplinare).
1. Il procedimento disciplinare a carico delle imprese
iscritte all'albo è promosso d'ufficio o sulla base di esposti
e segnalazioni.
2. La competente commissione regionale, sentito
l'interessato e compiute le attività istruttorie dirette a
verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera
c), trasmette le risultanze degli accertamenti eseguiti
alla commissione nazionale. La commissione nazionale,
esaminati gli atti, qualora accerti che sussistano i
presupposti per comminare la sanzione, provvede secondo le
modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 19.
3. La commissione regionale, qualora accerti che sussistano
i presupposti per l'applicazione di una delle sanzioni di cui
all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), provvede
direttamente secondo le modalità previste nel regolamento di
cui all'articolo 19.
| |