| (Cancellazione dall'albo).
1. Alla cancellazione dall'albo si procede, oltre che nei
casi previsti nell'articolo 10, anche per le seguenti
ragioni:
a) rinunzia all'iscrizione;
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b) mancato esercizio dell'attività senza
giustificato motivo, per oltre un anno;
c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo
4.
2. La cancellazione è pronunciata dalla commissione
nazionale sulla base di segnalazione motivata della competente
commissione regionale, dopo aver ascoltato l'interessato.
3. L'impresa cancellata dall'albo a norma del comma 1,
lettera c), in conseguenza di condanna o di fallimento,
può essere, a domanda, reiscritta dopo che sia intervenuta la
riabilitazione.
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