| (Obbligo di informazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 9, o il loro legale
rappresentante o un loro delegato risultante da atto scritto,
in attesa della definizione del modello unico di dichiarazione
di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, comunicano
annualmente alla regione o alla provincia delegata, entro il
28 febbraio di ogni anno a partire da quello successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i dati
relativi alle caratteristiche qualitative e quantitative dei
residui prodotti, trattati o utilizzati, con la precisazione
se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai registri
di carico e scarico.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre
di ogni anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso
le comunicazioni di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente,
ai fini della valutazione ed elaborazione statistica dei dati,
che può avvalersi della collaborazione dell'Unione delle
camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, in accordo con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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