| (Somministrazione dei mezzi
per l'esecuzione del mandato).
1. L'impresa di spedizione, prima dell'accettazione della
merce, deve ottenere dal mandante i mezzi necessari per
l'esecuzione del mandato, ovvero la disponibilità nel
territorio italiano della somma in valuta, in misura
sufficiente a garantire il compimento delle operazioni di
spedizione.
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