| (Limitazione di responsabilità).
1. L'ammontare del risarcimento per perdita o avaria della
cosa spedita non può essere superiore, salvo patto scritto
anteriore all'accettazione della merce, a quanto stabilito
dalla legge 22 agosto 1985, n. 450, e successive
modificazioni, nonché dalle norme comunitarie e dalle
convenzioni internazionali vigenti in materia.
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