| (Disposizioni finali e transitorie).
1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'esercizio dell'attività di spedizioniere è
vietata a tutti coloro che non sono iscritti all'albo.
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2. In sede di prima formazione dell'albo sono iscritte di
diritto le imprese che, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, risultano iscritte negli elenchi di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
3. Le imprese di cui al comma 2 devono, a pena di decadenza
dall'iscrizione all'albo, conformarsi alle prescrizioni di cui
all'articolo 4 entro il termine di tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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