| (Regolamento di esecuzione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le associazioni nazionali di
categoria degli spedizionieri, emana con proprio decreto il
regolamento di esecuzione della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
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