| (Controlli).
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e salvo che la legge regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i
controlli sulle operazioni di raccolta, di trasporto, di
stoccaggio, di trattamento e di riutilizzo, previste nel
presente decreto, sono esercitati dalle province, che si
avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti servizi
tecnici.
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad
effettuare ispezioni, verifiche, prelievi di campioni
all'interno dello stabilimento, impianto e impresa che produca
o che svolga le operazioni di cui al comma 1.
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