| 1. Tutti i soggetti che vantano crediti di qualunque
natura, sorti in qualsiasi data e non ancora saldati, nei
confronti delle società partecipate, direttamente o
indirettamente e in qualsiasi misura, dall'Ente partecipazioni
e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con
il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono
ammessi al pagamento dei contributi previdenziali, dei premi e
dei relativi oneri accessori, nonché di ogni imposta e tassa,
compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), mediante
cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro i limiti
stabiliti dall'articolo 2 e con le modalità previste
dall'articolo 3 della presente legge. Tali cessioni non sono
soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni
imposta di bollo e di registro.
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