| 1. Possono essere ceduti tutti i crediti vantati verso le
società di cui all'articolo 1, scaduti da più di quindici
giorni lavorativi, anche se sorti in base a contratti che
vietavano espressamente la cessione dei crediti.
2. Ai fini della presente legge la cessione dei crediti può
essere effettuata entro un limite massimo pari all'ammontare
dei crediti stessi, aumentato dell'IVA, qualora già versata, e
dedotti eventuali acconti incassati.
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