| 1. I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai
sensi dell'articolo 1 devono comunicarlo, con lettera firmata
dal
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legale rappresentante, da inviare mediante raccomandata con
avviso di ricevimento sia alla società debitrice sia all'ente
previdenziale o all'ufficio fiscale competente. In tale
lettera devono essere indicati l'ammontare del credito da
cedere, l'ente previdenziale o l'ufficio fiscale cessionario,
la causale per l'individuazione del titolo per il quale i
pagamenti sono dovuti da parte del cedente con gli estremi del
pagamento, gli estremi della fattura comprovante il credito,
che deve essere allegata in copia fotostatica semplice,
l'importo originario della fattura, l'importo di eventuali
acconti ricevuti e la data di scadenza della stessa. Il legale
rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare,
sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione
non sono stati oggetto di altra cessione.
2. Trascorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento
della documentazione di cui al comma 1 senza che sia
intervenuta motivata contestazione riguardo all'esistenza o
all'ammontare del credito da parte della società debitrice, da
inviare anche all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale, la
cessione si intende perfezionata.
3. Nel caso di cui al comma 2 l'obbligo nei confronti
dell'ente previdenziale o dell'ufficio fiscale si considera
adempiuto a partire dalla data di spedizione della
documentazione di cui al comma 1. La cessione del credito si
intende effettuata senza prestazione della garanzia della
solvenza del debitore di cui all'articolo 1267 del codice
civile.
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