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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3873
DDL0283-0005
Progetto di legge Camera n. 283 - testo presentato - (DDL12-283)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C283. TESTIPDL
...C283.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC283 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  I soggetti che intendono cedere i propri crediti ai
  sensi dell'articolo 1 devono comunicarlo, con lettera firmata
  dal
 
                               Pag. 4
 
  legale rappresentante, da inviare mediante raccomandata con
  avviso di ricevimento sia alla società debitrice sia all'ente
  previdenziale o all'ufficio fiscale competente.  In tale
  lettera devono essere indicati l'ammontare del credito da
  cedere, l'ente previdenziale o l'ufficio fiscale cessionario,
  la causale per l'individuazione del titolo per il quale i
  pagamenti sono dovuti da parte del cedente con gli estremi del
  pagamento, gli estremi della fattura comprovante il credito,
  che deve essere allegata in copia fotostatica semplice,
  l'importo originario della fattura, l'importo di eventuali
  acconti ricevuti e la data di scadenza della stessa.  Il legale
  rappresentante del soggetto cedente deve altresì attestare,
  sotto la propria responsabilità, che i crediti in questione
  non sono stati oggetto di altra cessione.
    2.  Trascorsi quindici giorni lavorativi dal ricevimento
  della documentazione di cui al comma 1 senza che sia
  intervenuta motivata contestazione riguardo all'esistenza o
  all'ammontare del credito da parte della società debitrice, da
  inviare anche all'ente previdenziale o all'ufficio fiscale, la
  cessione si intende perfezionata.
    3.  Nel caso di cui al comma 2 l'obbligo nei confronti
  dell'ente previdenziale o dell'ufficio fiscale si considera
  adempiuto a partire dalla data di spedizione della
  documentazione di cui al comma 1.  La cessione del credito si
  intende effettuata senza prestazione della garanzia della
  solvenza del debitore di cui all'articolo 1267 del codice
  civile.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-283 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0283 TOTPAG=0004 TOTDOC=0005 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=030 PAGFIN=0004 RIGFIN=028 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=028300 00 FASCIDC=12DDL0283 SORTNAV=0028300 000 00000 ZZDDLC283 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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