| 1. Il costo degli investimenti operati per l'esercizio in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e
per i tre esercizi successivi è deducibile, nel limite del 40
per cento del suo ammontare complessivo, dal reddito
imponibile di impresa e di lavoro autonomo.
2. Ai fini della deduzione di cui al comma 1, per
investimenti si intendono tutti i beni strumentali impiegati
nell'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione,
così come elencati nella tabella di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del
2 febbraio 1989.
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