| (Sanzioni e causa di non punibilità).
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni
previste nel presente decreto, relative a residui individuati,
non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e
2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con
l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
nel decreto, relative a residui individuati non osserva le
prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle
stabilite nel decreto previsto
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dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, è
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire dieci milioni. In caso di superamento dei
valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di
qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di
combustione di residui non conformi alle prescrizioni
stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si
applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Non è punibile chiunque, prima della data di entrata
in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto
come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come
operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o
pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e
nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio
1990, ovvero di norme regionali.
4. Le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui
disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che
il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al
riutilizzo dei residui. Si applicano le sanzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, qualora i residui non sono destinati in modo effettivo ed
oggettivo al riutilizzo.
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