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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


388
DDL0022-0016
Progetto di legge Camera n. 22 - testo presentato - (DDL12-22)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C22. TESTIPDL
...C22.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 169, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC22 ZZ12 ZZDL ZZPR
            (Sanzioni e causa di non punibilità).
        1.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni
  previste nel presente decreto, relative a residui individuati,
  non osserva gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e
  2, dall'articolo 5, commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3,
  dall'articolo 9 e dall'articolo 10, comma 1, è punito con
  l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni.
      2.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
  nel decreto, relative a residui individuati non osserva le
  prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero quelle
  stabilite nel decreto previsto
 
                              Pag. 15
 
  dall'articolo 5, comma 1, e nell'allegato 1 al decreto del
  Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990, è
  punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire
  tre milioni a lire dieci milioni.  In caso di superamento dei
  valori limite di emissione, ovvero dei valori limite di
  qualità dell'aria, nonché di riutilizzo in cicli di
  combustione di residui non conformi alle prescrizioni
  stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si
  applicano le sanzioni stabilite dal decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
      3.  Non è punibile chiunque, prima della data di entrata
  in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto
  come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
  integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come
  operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o
  pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e
  nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio
  1990, ovvero di norme regionali.
      4.  Le disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
  ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui
  disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che
  il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al
  riutilizzo dei residui.  Si applicano le sanzioni previste dal
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915, qualora i residui non sono destinati in modo effettivo ed
  oggettivo al riutilizzo.
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-22 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0022 TOTPAG=0016 TOTDOC=0019 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=037 PAGFIN=0015 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=002200 00 FASCIDC=12DDL0022 SORTNAV=0002200 000 00000 ZZDDLC22 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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