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Onorevoli Colleghi! -- Già nella X legislatura era stato
presentato il disegno di legge costituzionale n. 2363,
comunicato alla Presidenza il 17 luglio 1990, ed approvato dal
Senato in prima lettura, che si proponeva il lodevole fine di
introdurre nella Costituzione (come si legge nella relazione)
la tutela del diritto all'ambiente. In realtà, la modifica
apportata agli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione rischia
di rappresentare un arretramento dell'attuale tutela del
diritto all'ambiente, così come è stato affermato dalla
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 210 del
1987 e sentenza n. 641 del 1987) e della Corte suprema di
Cassazione (sezioni unite, 6 ottobre 1979, n. 5172).
In proposito occorre innanzitutto rilevare, infatti, che
poco significativa ai fini del riconoscimento del diritto
all'ambiente è la modifica apportata all'articolo 9 della
Costituzione. La modifica consiste nell'introduzione della
parola "ambiente" prima della parola "paesaggio", sicché
l'articolo in questione dovrebbe recitare: "La Repubblica
tutela l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico e
artistico della Nazione". La tutela dell'ambiente rientra così
tra i compiti della Repubblica (la quale invero è già stata
investita di questa funzione da numerose leggi ordinarie: si
pensi, per tutte, alla legge istitutiva del Ministero
dell'ambiente), ma ciò non significa che si riconosce ad ogni
persona un diritto inviolabile all'ambiente.
Le cose peggiorano se si leggono le modifiche apportate dal
medesimo disegno di legge costituzionale all'articolo 24 della
Costituzione, secondo le quali, alle parole "Tutti possono
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi" è aggiunto il seguente periodo: "e,
secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, per la
tutela degli interessi diffusi".
Come si nota, si introduce nell'ordinamento il concetto di
"interesse diffuso" e si identifica con tale concetto il
conclamato "diritto all'ambiente".
Il concetto di interesse diffuso è ancora vago e non è
stato chiaramente definito, né in dottrina, né in
giurisprudenza. La sua introduzione nell'ordinamento, per
giunta a livello costituzionale, potrebbe essere foriera di
numerosi equivoci.
In sostanza l'emersione degli interessi diffusi deriva dal
fatto che la Costituzione ha liberato, per così dire, più
diritti di quanti gli "stampi" dell'ordinamento giuridico
preesistente ne potevano contenere e tali diritti sono in
attesa di trovare la loro sistemazione giuridica ad opera del
legislatore o della giurisprudenza.
Al fondo, tutto dipende dal riconoscimento che la
Costituzione opera del valore della persona umana:
l'affermazione della dignità, della libertà e della sicurezza
della persona, tanto ribadita dalle norme costituzionali, fa
emergere nuovi diritti che di per sé già esistono e debbono
essere soltanto riconosciuti e garantiti.
Questa è la situazione che si prospetta a proposito del
diritto all'ambiente, il quale è già emerso ed è già stato
riconosciuto soprattutto a livello giurisprudenziale. Si
ricordi che la Corte di cassazione, con una famosa sentenza
del 1979 (sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979), collegando
quanto dispone l'articolo 2 della Costituzione con quanto
dispone l'articolo 32 della medesima, ha precisato che ciascun
uomo, essendo titolare di diritti inviolabili sia come
singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali
si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla
salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle
comunità che frequenta ed ha quindi un diritto all'ambiente
salubre. Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte
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costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del
1987.
Non è chi non veda come in questa situazione parlare di
tutela di un interesse diffuso all'ambiente, piuttosto che di
diritto fondamentale all'ambiente, costituisca un chiaro
arretramento sul piano della tutela giuridica. Non solo si
scorpora il diritto all'ambiente dai diritti fondamentali ed
inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione ma si
nega pure la natura di diritto, ricorrendosi alla figura
dell'interesse diffuso.
Piuttosto gli aspetti che vanno precisati (e per ciò si
giustifica una modifica costituzionale) sono quelli relativi
alla natura giuridica di questo diritto ed al suo oggetto.
Quanto alla natura giuridica, trattandosi di un diritto
fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un
diritto collettivo (o diffuso che dir si voglia) che
appartiene al singolo in quanto tale ed in quanto membro della
collettività.
Quanto all'oggetto, esso non è, come avviene per tutti i
diritti umani, la stessa persona umana, ma è il bene ambiente,
la cui salvaguardia è indispensabile per la dignità, la
libertà e la sicurezza dell'uomo. In realtà ci troviamo di
fronte ad un fenomeno nuovo: il valore dell'uomo si è esteso
fino a ricomprendere l'ambiente. L'uomo è parte dell'ambiente
e come ha valore l'uomo, così è da riconoscere un valore anche
all'ambiente.
In sostanza, si tratta di un diritto soggettivo collettivo
su un bene comune: il bene ambiente. Il concetto di comunione,
nel senso della communio pro indiviso, consente di
concepire il diritto soggettivo (inteso tradizionalmente in
termini individualistici) come diritto collettivo (o diffuso)
ed il bene oggetto di quel diritto come un bene di tutti.
Emerge con chiarezza, in questa prospettiva, il concetto
unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria,
acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al
singolo uomo ed alla umanità nel suo complesso. Certo, la
gestione dell'ambiente richiede l'intervento della pubblica
amministrazione, ma ciò non significa che quest'ultima non
possa e non debba agire quale rappresentante degli interessi
della collettività e che ciascun individuo non abbia un
diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua
pulita, alla bellezza del paesaggio e così via dicendo.
La riforma della Costituzione, dunque, deve muoversi in
questo quadro: deve precisare l'opera già svolta dalla
giurisprudenza, non deve realizzare un arretramento rispetto a
quanto la giurisprudenza ha già fatto.
Un altro pericolo di indebolire il valore della
giurisprudenza che si è affermata in materia deriva dalla
proposta modifica dell'articolo 32 della Costituzione.
Sostituire infatti la parola "salute" con l'espressione
"salubrità degli ambienti di vita e di lavoro" rende poi arduo
dimostrare che il legislatore costituente ha voluto affermare
un diritto fondamentale anche alla salubrità degli ambienti
naturali. Infatti, con l'espressione sopra citata si intendono
comunemente gli ambienti chiusi (le scuole, le fabbriche, gli
ospedali) e non gli ambienti naturali.
Venendo alle conclusioni, appare evidente che la modifica
da apportare alla Costituzione deve per un verso affermare il
diritto di ciascun uomo all'ambiente, e dall'altro l'oggetto
di questo diritto, cioè l'ambiente considerato come patrimonio
comune dell'umanità.
Le modifiche, pertanto, possono essere concentrate
all'articolo 9 della Costituzione.
Nessuna modifica è da apportare all'articolo 24 della
Costituzione, poiché il vigente articolo già afferma che tutti
possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e
sicuramente il diritto all'ambiente, che spetta al singolo in
quanto tale ed in quanto membro della collettività, è un
diritto "proprio", un diritto, come si è detto, soggettivo
collettivo.
Nessuna modifica, infine, è da apportare all'articolo 32
della Costituzione, il quale, parlando della salute come
diritto fondamentale del singolo ed interesse della
collettività, già contiene tutti gli elementi, come si è
visto, per fondare un diritto di ogni uomo all'ambiente
salubre.
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