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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3883
DDL0286-0002
Progetto di legge Camera n. 286 - testo presentato - (DDL12-286)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C286. TESTIPDL
...C286.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC286 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Colleghi! -- Già nella X legislatura era stato
  presentato il disegno di legge costituzionale n. 2363,
  comunicato alla Presidenza il 17 luglio 1990, ed approvato dal
  Senato in prima lettura, che si proponeva il lodevole fine di
  introdurre nella Costituzione (come si legge nella relazione)
  la tutela del diritto all'ambiente.  In realtà, la modifica
  apportata agli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione rischia
  di rappresentare un arretramento dell'attuale tutela del
  diritto all'ambiente, così come è stato affermato dalla
  giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 210 del
  1987 e sentenza n. 641 del 1987) e della Corte suprema di
  Cassazione (sezioni unite, 6 ottobre 1979, n. 5172).
    In proposito occorre innanzitutto rilevare, infatti, che
  poco significativa ai fini del riconoscimento del diritto
  all'ambiente è la modifica apportata all'articolo 9 della
  Costituzione.  La modifica consiste nell'introduzione della
  parola "ambiente" prima della parola "paesaggio", sicché
  l'articolo in questione dovrebbe recitare: "La Repubblica
  tutela l'ambiente, il paesaggio ed il patrimonio storico e
  artistico della Nazione".  La tutela dell'ambiente rientra così
  tra i compiti della Repubblica (la quale invero è già stata
  investita di questa funzione da numerose leggi ordinarie: si
  pensi, per tutte, alla legge istitutiva del Ministero
  dell'ambiente), ma ciò non significa che si riconosce ad ogni
  persona un diritto inviolabile all'ambiente.
    Le cose peggiorano se si leggono le modifiche apportate dal
  medesimo disegno di legge costituzionale all'articolo 24 della
  Costituzione, secondo le quali, alle parole "Tutti possono
  agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
  interessi legittimi" è aggiunto il seguente periodo: "e,
  secondo condizioni e modalità stabilite dalla legge, per la
  tutela degli interessi diffusi".
    Come si nota, si introduce nell'ordinamento il concetto di
  "interesse diffuso" e si identifica con tale concetto il
  conclamato "diritto all'ambiente".
    Il concetto di interesse diffuso è ancora vago e non è
  stato chiaramente definito, né in dottrina, né in
  giurisprudenza.  La sua introduzione nell'ordinamento, per
  giunta a livello costituzionale, potrebbe essere foriera di
  numerosi equivoci.
    In sostanza l'emersione degli interessi diffusi deriva dal
  fatto che la Costituzione ha liberato, per così dire, più
  diritti di quanti gli "stampi" dell'ordinamento giuridico
  preesistente ne potevano contenere e tali diritti sono in
  attesa di trovare la loro sistemazione giuridica ad opera del
  legislatore o della giurisprudenza.
    Al fondo, tutto dipende dal riconoscimento che la
  Costituzione opera del valore della persona umana:
  l'affermazione della dignità, della libertà e della sicurezza
  della persona, tanto ribadita dalle norme costituzionali, fa
  emergere nuovi diritti che di per sé già esistono e debbono
  essere soltanto riconosciuti e garantiti.
    Questa è la situazione che si prospetta a proposito del
  diritto all'ambiente, il quale è già emerso ed è già stato
  riconosciuto soprattutto a livello giurisprudenziale.  Si
  ricordi che la Corte di cassazione, con una famosa sentenza
  del 1979 (sentenza n. 5172 del 6 ottobre 1979), collegando
  quanto dispone l'articolo 2 della Costituzione con quanto
  dispone l'articolo 32 della medesima, ha precisato che ciascun
  uomo, essendo titolare di diritti inviolabili sia come
  singolo, sia come membro delle formazioni sociali nelle quali
  si svolge la sua personalità, ha un diritto fondamentale alla
  salute non solo in quanto singolo, ma anche come membro delle
  comunità che frequenta ed ha quindi un diritto all'ambiente
  salubre.  Tale diritto è stato inoltre riconosciuto dalla Corte
 
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  costituzionale con le sentenze n. 210 del 1987 e n. 641 del
  1987.
    Non è chi non veda come in questa situazione parlare di
  tutela di un interesse diffuso all'ambiente, piuttosto che di
  diritto fondamentale all'ambiente, costituisca un chiaro
  arretramento sul piano della tutela giuridica.  Non solo si
  scorpora il diritto all'ambiente dai diritti fondamentali ed
  inviolabili di cui all'articolo 2 della Costituzione ma si
  nega pure la natura di diritto, ricorrendosi alla figura
  dell'interesse diffuso.
    Piuttosto gli aspetti che vanno precisati (e per ciò si
  giustifica una modifica costituzionale) sono quelli relativi
  alla natura giuridica di questo diritto ed al suo oggetto.
    Quanto alla natura giuridica, trattandosi di un diritto
  fondamentale di ogni uomo, è chiaro che si tratta di un
  diritto collettivo (o diffuso che dir si voglia) che
  appartiene al singolo in quanto tale ed in quanto membro della
  collettività.
    Quanto all'oggetto, esso non è, come avviene per tutti i
  diritti umani, la stessa persona umana, ma è il bene ambiente,
  la cui salvaguardia è indispensabile per la dignità, la
  libertà e la sicurezza dell'uomo.  In realtà ci troviamo di
  fronte ad un fenomeno nuovo: il valore dell'uomo si è esteso
  fino a ricomprendere l'ambiente.  L'uomo è parte dell'ambiente
  e come ha valore l'uomo, così è da riconoscere un valore anche
  all'ambiente.
    In sostanza, si tratta di un diritto soggettivo collettivo
  su un bene comune: il bene ambiente.  Il concetto di comunione,
  nel senso della  communio pro indiviso,  consente di
  concepire il diritto soggettivo (inteso tradizionalmente in
  termini individualistici) come diritto collettivo (o diffuso)
  ed il bene oggetto di quel diritto come un bene di tutti.
  Emerge con chiarezza, in questa prospettiva, il concetto
  unitario di ambiente, inteso come complesso di beni (aria,
  acqua, suolo, natura, biodiversità, energie) appartenenti al
  singolo uomo ed alla umanità nel suo complesso.  Certo, la
  gestione dell'ambiente richiede l'intervento della pubblica
  amministrazione, ma ciò non significa che quest'ultima non
  possa e non debba agire quale rappresentante degli interessi
  della collettività e che ciascun individuo non abbia un
  diritto soggettivo collettivo all'aria respirabile, all'acqua
  pulita, alla bellezza del paesaggio e così via dicendo.
    La riforma della Costituzione, dunque, deve muoversi in
  questo quadro: deve precisare l'opera già svolta dalla
  giurisprudenza, non deve realizzare un arretramento rispetto a
  quanto la giurisprudenza ha già fatto.
    Un altro pericolo di indebolire il valore della
  giurisprudenza che si è affermata in materia deriva dalla
  proposta modifica dell'articolo 32 della Costituzione.
  Sostituire infatti la parola "salute" con l'espressione
  "salubrità degli ambienti di vita e di lavoro" rende poi arduo
  dimostrare che il legislatore costituente ha voluto affermare
  un diritto fondamentale anche alla salubrità degli ambienti
  naturali.  Infatti, con l'espressione sopra citata si intendono
  comunemente gli ambienti chiusi (le scuole, le fabbriche, gli
  ospedali) e non gli ambienti naturali.
    Venendo alle conclusioni, appare evidente che la modifica
  da apportare alla Costituzione deve per un verso affermare il
  diritto di ciascun uomo all'ambiente, e dall'altro l'oggetto
  di questo diritto, cioè l'ambiente considerato come patrimonio
  comune dell'umanità.
    Le modifiche, pertanto, possono essere concentrate
  all'articolo 9 della Costituzione.
    Nessuna modifica è da apportare all'articolo 24 della
  Costituzione, poiché il vigente articolo già afferma che tutti
  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, e
  sicuramente il diritto all'ambiente, che spetta al singolo in
  quanto tale ed in quanto membro della collettività, è un
  diritto "proprio", un diritto, come si è detto, soggettivo
  collettivo.
    Nessuna modifica, infine, è da apportare all'articolo 32
  della Costituzione, il quale, parlando della salute come
  diritto fondamentale del singolo ed interesse della
  collettività, già contiene tutti gli elementi, come si è
  visto, per fondare un diritto di ogni uomo all'ambiente
  salubre.
 
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