| Onorevoli Colleghi! -- Fra i provvedimenti che non hanno
potuto essere adottati nel corso della scorsa legislatura, ve
n'è uno dalla rilevanza pratica assai limitata, ma di grande
importanza ideale e simbolica: ci riferiamo alla decisione di
abolire la pena di morte, così come prevista dal codice penale
militare di guerra. Facendo seguito ad una iniziativa di
Amnesty International, indiscussa organizzazione per la
difesa dei diritti umani e Premio Nobel per la pace, nota per
il suo impegno contro la pena capitale in ogni parte del
mondo, abbiamo deciso di riproporre tale questione di
fortissima rilevanza simbolica in ambito internazionale ma
anche concreta, per quanto riguarda le missioni all'estero dei
soldati italiani. Ancora oggi, infatti, i nostri soldati
impegnati in missioni all'estero sono passibili di pena di
morte in base a norme adottate nel 1941, in un'epoca, cioè,
assai lontana da noi se si
considerano la sensibilità e le opinioni diffuse in fatto di
pena capitale. Norme adottate, soprattutto, in un momento
assai particolare, con il regime fascista ancora in piedi e la
seconda guerra mondiale che infuriava sconvolgendo il modo di
sentire e i valori di milioni di persone. La pena di morte,
quale ancora oggi prevista nel codice penale militare di
guerra, nasce in questo contesto. Rappresenta, in altre
parole, per il nostro Paese, null'altro che un residuato
bellico, ereditato per di più da un regime autoritario.
Avremmo voluto che tale pena fosse già del tutto cancellata
dalle nostre leggi. Invece, sono punibili con la morte, nel
1994 come nel 1941, 48 reati diversi commessi non solo da
soldati italiani eventualmente impegnati in una "guerra",
bensì, in termini ben più generali, da soldati italiani
impegnati in spedizioni all'estero per operazioni militari,
ancorché in tempo di
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pace. Ad esempio, passibili di fucilazione sarebbero stati
anche i soldati italiani che, all'inizio del 1991, sono stati
impegnati nel conflitto nel Golfo Persico anche se questo non
fu, appunto, qualificato come "guerra" se non fosse stato che
il Governo, sollecitato da associazioni e gruppi parlamentari,
emanò per quella occasione il decreto-legge 23 agosto 1990, n.
247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre
1990, n. 298, in cui si stabiliva (articolo 3, comma 4)
l'applicazione del codice penale militare di pace, il quale
non contempla più, in conformità con il precetto
costituzionale, la pena capitale. Si è trattato in quel caso
di un provvedimento ad hoc, relativo ad una situazione
concreta così come il decreto-legge 1^ febbraio 1993, n. 21,
concernente la missione in Somalia e in Mozambico, che al
comma 5 dell'articolo 1 detta un'analoga disposizione; sono
misure da valutare assai positivamente, ma nate proprio dalla
necessità ed urgenza di rispondere ad un problema che ora
possiamo e dobbiamo togliere di mezzo in maniera ben più
definitiva. Un problema che siamo in grado di risolvere
compiendo una scelta di civiltà.
Durante la decima legislatura il Parlamento quella scelta
non era riuscito a compierla per mancanza di tempo, anche se
un certo cammino era stato percorso. Nel 1989 Amnesty
International aveva organizzato una campagna internazionale
per l'abolizione della pena di morte e nel mese di agosto si
era svolto un intenso dibattito alla Camera dei deputati,
sulle mozioni in materia presentate da esponenti di diversi
gruppi. Da quel dibattito, i cui resoconti rappresentano un
documento assai significativo, scaturirono tre progetti di
legge abolizionisti assegnati alla Commissione giustizia.
Quasi trentamila cittadini italiani avevano firmato una
petizione in cui si chiedeva la discussione delle proposte
abolizioniste, ma quei progetti, purtroppo, non sono arrivati
in Aula.
Gli Stati che hanno abolito da poco la pena di morte lo
hanno fatto, in genere, per tutti i reati, senza prevedere
eccezioni. Gli Stati che hanno, invece, già da decenni o
addirittura da secoli abolito la pena di morte per i soli
reati ordinari giungono di solito, prima o poi, all'abolizione
completa ma impiegano molto tempo. Il Portogallo e i Paesi
Bassi hanno impiegato oltre cento anni, la Norvegia 74 la
Svezia e la Danimarca rispettivamente 51 e 45. Tale rilievo
merita di essere preso in considerazione, così come la
circostanza che nel nostro paese la questione della pena di
morte, com'è ancora prevista, sia pure in casi particolari, ha
ricevuto assai poca attenzione. Forse si è diffusa la
sensazione che le ipotesi previste dal codice penale militare
di guerra non sono facilmente verificabili (nonostante quello
che si è detto sul contingente italiano nel Golfo Persico e
nonostante il ricordo della proposta, avanzata una decina di
anni fa, di considerare zone di guerra interna, proprio al
fine di applicarvi la pena di morte, le regioni meridionali
infestate dalla mafia, secondo un modello in verità
sperimentato da paesi assai poco democratici).
Ma, a prescindere da queste considerazioni, il problema che
abbiamo di fronte, in realtà, è un altro: esiste davvero
qualche cosa che, in relazione al problema del mantenimento o
meno della pena capitale, giustifica una soluzione diversa per
il tempo di guerra? Noi crediamo di no. Siamo del parere che
gli argomenti abolizionisti, una volta accolti, debbano avere
validità generale.
Innanzitutto, se la pena di morte è, come noi fermamente
crediamo, una violazione del diritto alla vita, lo è sempre, e
non solo in tempo di pace. Vi è chi sostiene che, in tempo di
guerra, non possa dirsi sacra la vita di un traditore che ha
messo a repentaglio e disprezzato la vita di tanti o
tantissimi innocenti e argomenta, inoltre, che in guerra il
valore della vita umana inevitabilmente si abbassa, essendo la
morte ovunque presente. Ma anche a volere ammettere che si
dovesse essere a volte costretti ad accettare il fatto della
guerra, dobbiamo necessariamente accettarne anche le pretese
conseguenze logiche?
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A noi queste conseguenze logiche, queste implicazioni
necessarie, sembrano piuttosto degli effetti brutalizzanti.
"L'erba ricresce in fretta sul campo di battaglia, ma non
sotto la forca" diceva Winston Churchill.
Vi è poi chi ha sostenuto che l'abolizione della pena di
morte per reati quali il tradimento avrebbe l'effetto di farli
apparire meno gravi e che la vita di coloro che dai traditori
sono messi in pericolo sarebbe meno protetta. Ma uno Stato che
mantiene la pena di morte per i propri cittadini, sia pure per
i colpevoli di reati abominevoli, non sta forse, a sua volta,
privando del suo valore assoluto la vita umana? Non sta
affermando che togliere la vita non è un fatto del tutto
intollerabile, essendo in taluni casi ammesso? Che senso ha
uccidere chi uccide per dimostrare alla società che non è
giusto uccidere, che non è accettabile tradire? E' una domanda
che non ha mai trovato, a nostro avviso, una risposta adeguata
e convincente.
Nell'argomentare il mantenimento della pena capitale per i
reati commessi in guerra in diversi Paesi, si è fatto anche
riferimento all'esigenza di mantenere la disciplina dei
soldati e di tenerne alto il morale, nonché alla necessità di
prevenire, in momenti in cui l'ordine pubblico è in crisi, la
diffusione della giustizia privata.
Ma, può mai essere accettabile che una pena, la più dura
delle pene, sia giustificata a titolo di necessità militare?
E' quest'ultima una categoria che, per importante che possa
essere, esula comunque dalla questione del singolo reato e del
singolo responsabile e come tale non ha nulla a che vedere con
la giustizia. Non della giustizia, in altre parole, sarebbe
espressione in questo caso la pena capitale inflitta al
traditore o al disertore, ma delle esigenze imposte dal
conflitto. E ciò è senza dubbio incompatibile con la nostra
civiltà giuridica. Quanto alla funzione di prevenire la
giustizia privata, è la storia (compresa la storia recente del
conflitto jugoslavo) a smentire che la previsione (e anche
l'applicazione) della pena capitale possa impedire gli omicidi
a carattere politico, etnico o religioso.
La guerra non favorisce i processi equi, in quanto le
procedure adottate sono necessariamente sommarie. I processi
si svolgono di solito a porte chiuse, ed è più difficile che
possa svolgersi un regolare giudizio di appello (il che, in
tempi ordinari, è considerato una garanzia minima di equità,
persino per reati punibili con pene assai leggere). Il rischio
di errori, dunque, aumenta, aumenta verticalmente il rischio
di abusi, politici o personali, e di esecuzioni inique ed
arbitrarie. Le emozioni collettive sono forti e a volte anche
le istanze di vendetta. I "traditori" di una parte sono gli
eroi dell'altra e vengono uccisi o celebrati a seconda che si
trovino al di qua o al di là di un confine. Anche le
valutazioni dei fatti storici mutano, a volte con rapidità
impressionante. Uccidendo, si rendono definitive le
conseguenze di visioni e valutazioni destinate a mutare,
forse, nel giro di pochi anni o addirittura di pochi mesi o
settimane.
La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, non
serve a conseguire gli scopi che i suoi fautori le
attribuiscono e porta a commettere ingiustizie gravissime,
anche, e soprattutto, in tempi di guerra. Quel residuato
bellico, dunque, che ci portiamo appresso dal 1941 andrebbe
finalmente ed al più presto rimosso, perché, anche se le sue
conseguenze pratiche sono assai marginali, rappresenta
nondimeno un ostacolo ideale al nostro progresso civile.
Giova peraltro ricordare che nel settembre del 1992 anche
la Svizzera ha eliminato la pena di morte dal codice penale
militare di guerra.
L'eliminazione definitiva della pena di morte dal nostro
ordinamento rappresenterebbe un segnale forte rivolto a tutti
quei Paesi che non solo mantengono la pena capitale ma nei
quali le esecuzioni sono regolarmente eseguite.
Questo gesto da parte del nostro Parlamento costituirebbe
peraltro una sostanziale adesione alle campagne rivolte
all'eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni del
pianeta.
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