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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3886
DDL0287-0002
Progetto di legge Camera n. 287 - testo presentato - (DDL12-287)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C287. TESTIPDL
...C287.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC287 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Fra i provvedimenti che non hanno
  potuto essere adottati nel corso della scorsa legislatura, ve
  n'è uno dalla rilevanza pratica assai limitata, ma di grande
  importanza ideale e simbolica: ci riferiamo alla decisione di
  abolire la pena di morte, così come prevista dal codice penale
  militare di guerra.  Facendo seguito ad una iniziativa di
  Amnesty International,  indiscussa organizzazione per la
  difesa dei diritti umani e Premio Nobel per la pace, nota per
  il suo impegno contro la pena capitale in ogni parte del
  mondo, abbiamo deciso di riproporre tale questione di
  fortissima rilevanza simbolica in ambito internazionale ma
  anche concreta, per quanto riguarda le missioni all'estero dei
  soldati italiani.  Ancora oggi, infatti, i nostri soldati
  impegnati in missioni all'estero sono passibili di pena di
  morte in base a norme adottate nel 1941, in un'epoca, cioè,
  assai lontana da noi se si
  considerano la sensibilità e le opinioni diffuse in fatto di
  pena capitale.  Norme adottate, soprattutto, in un momento
  assai particolare, con il regime fascista ancora in piedi e la
  seconda guerra mondiale che infuriava sconvolgendo il modo di
  sentire e i valori di milioni di persone.  La pena di morte,
  quale ancora oggi prevista nel codice penale militare di
  guerra, nasce in questo contesto.  Rappresenta, in altre
  parole, per il nostro Paese, null'altro che un residuato
  bellico, ereditato per di più da un regime autoritario.
    Avremmo voluto che tale pena fosse già del tutto cancellata
  dalle nostre leggi.  Invece, sono punibili con la morte, nel
  1994 come nel 1941, 48 reati diversi commessi non solo da
  soldati italiani eventualmente impegnati in una "guerra",
  bensì, in termini ben più generali, da soldati italiani
  impegnati in spedizioni all'estero per operazioni militari,
  ancorché in tempo di
 
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  pace.  Ad esempio, passibili di fucilazione sarebbero stati
  anche i soldati italiani che, all'inizio del 1991, sono stati
  impegnati nel conflitto nel Golfo Persico anche se questo non
  fu, appunto, qualificato come "guerra" se non fosse stato che
  il Governo, sollecitato da associazioni e gruppi parlamentari,
  emanò per quella occasione il decreto-legge 23 agosto 1990, n.
  247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre
  1990, n. 298, in cui si stabiliva (articolo 3, comma 4)
  l'applicazione del codice penale militare di pace, il quale
  non contempla più, in conformità con il precetto
  costituzionale, la pena capitale.  Si è trattato in quel caso
  di un provvedimento  ad hoc,  relativo ad una situazione
  concreta così come il decreto-legge 1^ febbraio 1993, n. 21,
  concernente la missione in Somalia e in Mozambico, che al
  comma 5 dell'articolo 1 detta un'analoga disposizione; sono
  misure da valutare assai positivamente, ma nate proprio dalla
  necessità ed urgenza di rispondere ad un problema che ora
  possiamo e dobbiamo togliere di mezzo in maniera ben più
  definitiva.  Un problema che siamo in grado di risolvere
  compiendo una scelta di civiltà.
    Durante la decima legislatura il Parlamento quella scelta
  non era riuscito a compierla per mancanza di tempo, anche se
  un certo cammino era stato percorso.  Nel 1989  Amnesty
  International  aveva organizzato una campagna internazionale
  per l'abolizione della pena di morte e nel mese di agosto si
  era svolto un intenso dibattito alla Camera dei deputati,
  sulle mozioni in materia presentate da esponenti di diversi
  gruppi.  Da quel dibattito, i cui resoconti rappresentano un
  documento assai significativo, scaturirono tre progetti di
  legge abolizionisti assegnati alla Commissione giustizia.
  Quasi trentamila cittadini italiani avevano firmato una
  petizione in cui si chiedeva la discussione delle proposte
  abolizioniste, ma quei progetti, purtroppo, non sono arrivati
  in Aula.
    Gli Stati che hanno abolito da poco la pena di morte lo
  hanno fatto, in genere, per tutti i reati, senza prevedere
  eccezioni.  Gli Stati che hanno, invece, già da decenni o
  addirittura da secoli abolito la pena di morte per i soli
  reati ordinari giungono di solito, prima o poi, all'abolizione
  completa ma impiegano molto tempo.  Il Portogallo e i Paesi
  Bassi hanno impiegato oltre cento anni, la Norvegia 74 la
  Svezia e la Danimarca rispettivamente 51 e 45.  Tale rilievo
  merita di essere preso in considerazione, così come la
  circostanza che nel nostro paese la questione della pena di
  morte, com'è ancora prevista, sia pure in casi particolari, ha
  ricevuto assai poca attenzione.  Forse si è diffusa la
  sensazione che le ipotesi previste dal codice penale militare
  di guerra non sono facilmente verificabili (nonostante quello
  che si è detto sul contingente italiano nel Golfo Persico e
  nonostante il ricordo della proposta, avanzata una decina di
  anni fa, di considerare zone di guerra interna, proprio al
  fine di applicarvi la pena di morte, le regioni meridionali
  infestate dalla mafia, secondo un modello in verità
  sperimentato da paesi assai poco democratici).
    Ma, a prescindere da queste considerazioni, il problema che
  abbiamo di fronte, in realtà, è un altro: esiste davvero
  qualche cosa che, in relazione al problema del mantenimento o
  meno della pena capitale, giustifica una soluzione diversa per
  il tempo di guerra?  Noi crediamo di no.  Siamo del parere che
  gli argomenti abolizionisti, una volta accolti, debbano avere
  validità generale.
    Innanzitutto, se la pena di morte è, come noi fermamente
  crediamo, una violazione del diritto alla vita, lo è sempre, e
  non solo in tempo di pace.  Vi è chi sostiene che, in tempo di
  guerra, non possa dirsi sacra la vita di un traditore che ha
  messo a repentaglio e disprezzato la vita di tanti o
  tantissimi innocenti e argomenta, inoltre, che in guerra il
  valore della vita umana inevitabilmente si abbassa, essendo la
  morte ovunque presente.  Ma anche a volere ammettere che si
  dovesse essere a volte costretti ad accettare il fatto della
  guerra, dobbiamo necessariamente accettarne anche le pretese
  conseguenze logiche?
 
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  A noi queste conseguenze logiche, queste implicazioni
  necessarie, sembrano piuttosto degli effetti brutalizzanti.
    "L'erba ricresce in fretta sul campo di battaglia, ma non
  sotto la forca" diceva Winston Churchill.
    Vi è poi chi ha sostenuto che l'abolizione della pena di
  morte per reati quali il tradimento avrebbe l'effetto di farli
  apparire meno gravi e che la vita di coloro che dai traditori
  sono messi in pericolo sarebbe meno protetta.  Ma uno Stato che
  mantiene la pena di morte per i propri cittadini, sia pure per
  i colpevoli di reati abominevoli, non sta forse, a sua volta,
  privando del suo valore assoluto la vita umana?  Non sta
  affermando che togliere la vita non è un fatto del tutto
  intollerabile, essendo in taluni casi ammesso?  Che senso ha
  uccidere chi uccide per dimostrare alla società che non è
  giusto uccidere, che non è accettabile tradire?  E' una domanda
  che non ha mai trovato, a nostro avviso, una risposta adeguata
  e convincente.
    Nell'argomentare il mantenimento della pena capitale per i
  reati commessi in guerra in diversi Paesi, si è fatto anche
  riferimento all'esigenza di mantenere la disciplina dei
  soldati e di tenerne alto il morale, nonché alla necessità di
  prevenire, in momenti in cui l'ordine pubblico è in crisi, la
  diffusione della giustizia privata.
    Ma, può mai essere accettabile che una pena, la più dura
  delle pene, sia giustificata a titolo di necessità militare?
  E' quest'ultima una categoria che, per importante che possa
  essere, esula comunque dalla questione del singolo reato e del
  singolo responsabile e come tale non ha nulla a che vedere con
  la giustizia.  Non della giustizia, in altre parole, sarebbe
  espressione in questo caso la pena capitale inflitta al
  traditore o al disertore, ma delle esigenze imposte dal
  conflitto.  E ciò è senza dubbio incompatibile con la nostra
  civiltà giuridica.  Quanto alla funzione di prevenire la
  giustizia privata, è la storia (compresa la storia recente del
  conflitto jugoslavo) a smentire che la previsione (e anche
  l'applicazione) della pena capitale possa impedire gli omicidi
  a carattere politico, etnico o religioso.
    La guerra non favorisce i processi equi, in quanto le
  procedure adottate sono necessariamente sommarie.  I processi
  si svolgono di solito a porte chiuse, ed è più difficile che
  possa svolgersi un regolare giudizio di appello (il che, in
  tempi ordinari, è considerato una garanzia minima di equità,
  persino per reati punibili con pene assai leggere).  Il rischio
  di errori, dunque, aumenta, aumenta verticalmente il rischio
  di abusi, politici o personali, e di esecuzioni inique ed
  arbitrarie.  Le emozioni collettive sono forti e a volte anche
  le istanze di vendetta.  I "traditori" di una parte sono gli
  eroi dell'altra e vengono uccisi o celebrati a seconda che si
  trovino al di qua o al di là di un confine.  Anche le
  valutazioni dei fatti storici mutano, a volte con rapidità
  impressionante.  Uccidendo, si rendono definitive le
  conseguenze di visioni e valutazioni destinate a mutare,
  forse, nel giro di pochi anni o addirittura di pochi mesi o
  settimane.
    La pena di morte, dunque, viola il diritto alla vita, non
  serve a conseguire gli scopi che i suoi fautori le
  attribuiscono e porta a commettere ingiustizie gravissime,
  anche, e soprattutto, in tempi di guerra.  Quel residuato
  bellico, dunque, che ci portiamo appresso dal 1941 andrebbe
  finalmente ed al più presto rimosso, perché, anche se le sue
  conseguenze pratiche sono assai marginali, rappresenta
  nondimeno un ostacolo ideale al nostro progresso civile.
    Giova peraltro ricordare che nel settembre del 1992 anche
  la Svizzera ha eliminato la pena di morte dal codice penale
  militare di guerra.
    L'eliminazione definitiva della pena di morte dal nostro
  ordinamento rappresenterebbe un segnale forte rivolto a tutti
  quei Paesi che non solo mantengono la pena capitale ma nei
  quali le esecuzioni sono regolarmente eseguite.
    Questo gesto da parte del nostro Parlamento costituirebbe
  peraltro una sostanziale adesione alle campagne rivolte
  all'eliminazione della pena di morte in tutte le nazioni del
  pianeta.
 
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