| 1. Sono abrogati il numero 1 del primo comma dell'articolo
22, e gli articoli 25, 404 e 428 del codice penale militare di
pace, nonché gli articoli 25, 241, 290, 291, 292, 293 e 294
del codice penale militare di guerra.
2. E' soppresso ovunque ricorra nei codici di cui al comma
1 ed in ogni altra legge penale militare il riferimento alla
pena di morte.
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