| (Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
pubblica).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 è istituito il Fondo
nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui
dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria in
misura, comunque, non inferiore all'1 per cento del totale
delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato
relativo a ciascun anno finanziario.
2. Fino al 31 dicembre 1994 i contributi di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati mensilmente
dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per
l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio
decreto, entro
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trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di versamento dei contributi di
cui al comma 2 nonché le modalità e le procedure per il
recupero dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti.
4. La sezione autonoma per l'edilizia residenziale della
Cassa depositi e prestiti controlla che i soggetti tenuti al
versamento dei contributi di cui al comma 2 vi provvedano nei
termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, curando il
recupero dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti con
le modalità previste dallo stesso decreto; ai contribuenti
inadempienti si applicano le sanzioni e gli interessi di mora
previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contributi
previdenziali. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è tenuto a fornire alla sezione autonoma per l'edilizia
residenziale i dati e le informazioni necessari per
l'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate
alle finalità della presente legge. Alle stesse finalità sono
destinati:
a) i contributi riscossi dagli enti percettori ai
sensi delle disposizioni già vigenti, che devono versarli alla
sezione autonoma per l'edilizia residenziale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) i contributi, già versati alla sezione autonoma
per l'edilizia residenziale alla data di entrata in vigore
della presente legge e non ancora attribuiti alle regioni in
attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi
quelli revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della
medesima legge;
c) i contributi dello Stato di cui alla legge 17
febbraio 1992, n. 179, nonché gli altri contributi già versati
prima degli interventi di edilizia residenziale pubblica, alla
sezione autonoma o che devono essere versati per la residua
durata del limite di impegno autorizzato dalla legge di
finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o
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revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della stessa
legge n. 179 del 1992;
d) i contributi di cui alla lettera c)
attribuiti alle regioni, per le annualità o frazioni di
annualità non effettivamente utilizzati nella realizzazione
degli interventi oggetto di provvedimenti regionali di
impegno, al netto di quelli necessari per il pagamento dei
maggiori oneri quantificati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
legge n. 179 del 1992;
e) gli altri stanziamenti, rientri e recuperi
previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
non impegnati o attribuiti alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
g) i recuperi, disposti a qualsiasi titolo
dall'amministrazione, dei contributi concessi per interventi
di edilizia agevolata.
CAPO II
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