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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3893
DDL0288-0004
Progetto di legge Camera n. 288 - testo presentato - (DDL12-288)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C288. TESTIPDL
...C288.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC288 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
                          pubblica).
    1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 è istituito il Fondo
  nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui
  dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria in
  misura, comunque, non inferiore all'1 per cento del totale
  delle spese finali del bilancio di previsione dello Stato
  relativo a ciascun anno finanziario.
    2.  Fino al 31 dicembre 1994 i contributi di cui alle
  lettere  b)  e  c)  del primo comma dell'articolo 10
  della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati mensilmente
  dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per
  l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
  n. 457.
    3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, determina, con proprio
  decreto, entro
 
                               Pag. 8
 
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, le modalità di versamento dei contributi di
  cui al comma 2 nonché le modalità e le procedure per il
  recupero dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti.
    4.  La sezione autonoma per l'edilizia residenziale della
  Cassa depositi e prestiti controlla che i soggetti tenuti al
  versamento dei contributi di cui al comma 2 vi provvedano nei
  termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, curando il
  recupero dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti con
  le modalità previste dallo stesso decreto; ai contribuenti
  inadempienti si applicano le sanzioni e gli interessi di mora
  previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contributi
  previdenziali.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale
  (INPS) è tenuto a fornire alla sezione autonoma per l'edilizia
  residenziale i dati e le informazioni necessari per
  l'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma.
    5.  Le risorse di cui al presente articolo sono destinate
  alle finalità della presente legge.  Alle stesse finalità sono
  destinati:
      a)  i contributi riscossi dagli enti percettori ai
  sensi delle disposizioni già vigenti, che devono versarli alla
  sezione autonoma per l'edilizia residenziale entro novanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge;
      b)  i contributi, già versati alla sezione autonoma
  per l'edilizia residenziale alla data di entrata in vigore
  della presente legge e non ancora attribuiti alle regioni in
  attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi
  quelli revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della
  medesima legge;
      c)  i contributi dello Stato di cui alla legge 17
  febbraio 1992, n. 179, nonché gli altri contributi già versati
  prima degli interventi di edilizia residenziale pubblica, alla
  sezione autonoma o che devono essere versati per la residua
  durata del limite di impegno autorizzato dalla legge di
  finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o
 
                               Pag. 9
 
  revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della stessa
  legge n. 179 del 1992;
      d)  i contributi di cui alla lettera  c)
  attribuiti alle regioni, per le annualità o frazioni di
  annualità non effettivamente utilizzati nella realizzazione
  degli interventi oggetto di provvedimenti regionali di
  impegno, al netto di quelli necessari per il pagamento dei
  maggiori oneri quantificati con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
  legge n. 179 del 1992;
      e)  gli altri stanziamenti, rientri e recuperi
  previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
  non impegnati o attribuiti alla data di entrata in vigore
  della presente legge;
      f)  le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1
  della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
      g)  i recuperi, disposti a qualsiasi titolo
  dall'amministrazione, dei contributi concessi per interventi
  di edilizia agevolata.
                           CAPO II
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-288 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0288 TOTPAG=0027 TOTDOC=0019 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=016 PAGFIN=0009 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=028800 00 FASCIDC=12DDL0288 SORTNAV=0028800 000 00000 ZZDDLC288 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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