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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3894
DDL0288-0005
Progetto di legge Camera n. 288 - testo presentato - (DDL12-288)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C288. TESTIPDL
...C288.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC288 ZZ12 ZZPD ZZPR
                 (Finalità degli interventi).
      1.  Le risorse destinate all'edilizia residenziale di cui
  alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite triennalmente
  dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sulla
  base dei dati rilevati dall'ultimo censimento generale della
  popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT) e delle indagini campionarie che il medesimo Istituto
  effettua annualmente, relativi alla composizione del
  patrimonio abitativo in proprietà o in altra forma di
  godimento,
 
                              Pag. 10
 
  al suo stato di conservazione ed alla ripartizione delle
  famiglie che hanno un immobile in locazione per composizione
  del nucleo familiare e per fascia di reddito nonché sulla base
  dei dati forniti dalle regioni sullo stato di attuazione degli
  interventi dalle medesime finanziati e di altri dati oggettivi
  forniti da enti pubblici istituzionalmente competenti a
  rilevarli relativi ai fabbisogni.
    2.  Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
      a)  a concedere contributi integrativi ai soggetti
  meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
  ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica sia
  privata, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
      b)  ad alimentare anche parzialmente i fondi
  regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
      c)  alla costituzione del fondo di rotazione per
  l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
  legge in misura non inferiore al 20 per cento delle risorse
  annualmente disponibili fino al 1995 ed al 10 per cento per
  gli anni successivi;
      d)  a concedere contributi per la realizzazione di
  interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
  sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      e)  a concedere contributi per l'acquisto, la
  costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
  abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
  legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      f)  a concedere contributi per l'acquisto, il
  risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
  in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
  destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
  articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      g)  a concedere contributi per la realizzazione di
  programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-288 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0288 TOTPAG=0027 TOTDOC=0019 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=028800 00 FASCIDC=12DDL0288 SORTNAV=0028800 000 00000 ZZDDLC288 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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