| (Finalità degli interventi).
1. Le risorse destinate all'edilizia residenziale di cui
alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite triennalmente
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sulla
base dei dati rilevati dall'ultimo censimento generale della
popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e delle indagini campionarie che il medesimo Istituto
effettua annualmente, relativi alla composizione del
patrimonio abitativo in proprietà o in altra forma di
godimento,
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al suo stato di conservazione ed alla ripartizione delle
famiglie che hanno un immobile in locazione per composizione
del nucleo familiare e per fascia di reddito nonché sulla base
dei dati forniti dalle regioni sullo stato di attuazione degli
interventi dalle medesime finanziati e di altri dati oggettivi
forniti da enti pubblici istituzionalmente competenti a
rilevarli relativi ai fabbisogni.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) a concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica sia
privata, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
b) ad alimentare anche parzialmente i fondi
regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
c) alla costituzione del fondo di rotazione per
l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
legge in misura non inferiore al 20 per cento delle risorse
annualmente disponibili fino al 1995 ed al 10 per cento per
gli anni successivi;
d) a concedere contributi per la realizzazione di
interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) a concedere contributi per l'acquisto, la
costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
f) a concedere contributi per l'acquisto, il
risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
g) a concedere contributi per la realizzazione di
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179.
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