| (Programmazione e vigilanza).
1. Il comitato per l'edilizia residenziale pubblica,
istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
è soppresso.
2. Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. Il Ministro dei lavori pubblici svolge funzioni di
indirizzo e coordinamento della programmazione territoriale,
di controllo e vigilanza nel settore dell'edilizia
residenziale ed opera altresì per la migliore utilizzazione
delle risorse nel settore. A tale fine, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano:
a) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione dei
finanziamenti;
b) delibera gli interventi da adottare nei
confronti delle regioni in caso di ritardo nell'utilizzazione
dei finanziamenti ad esse attribuiti;
c) organizza, d'intesa con la consulta per
l'edilizia abitativa di cui all'articolo 5, comma 6 della
presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, una
conferenza nazionale sull'edilizia residenziale e redige una
relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei
programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento;
d) emana, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
il decreto con il quale sono definiti i costi convenzionali
per le diverse tipologie di intervento ed i valori dei
contributi in funzione del reddito dei beneficiari e della
destinazione degli interventi, di cui all'articolo 6 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) provvede, a livello nazionale, al coordinamento
della formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto
qualunque forma, di agevolazioni
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pubbliche dirette a consentire l'accesso alla locazione
ed alla proprietà dell'abitazione.
4. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ripartisce percentualmente tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per ciascun triennio, le
risorse sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento
generale della popolazione effettuato dall'ISTAT e delle
indagini campionarie che lo stesso Istituto effettua
annualmente, relativi alla composizione del patrimonio
abitativo in proprietà o in altra forma di godimento, al suo
stato di conservazione ed alla ripartizione delle famiglie che
hanno un immobile in locazione per composizione del nucleo
familiare e per fascia di reddito nonché dei dati forniti
dalle regioni sullo stato di attuazione degli interventi dalle
stesse finanziati e di altri dati oggettivi forniti da enti
pubblici istituzionalmente competenti a rilevarli, relativi ai
fabbisogni.
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