Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3895
DDL0288-0006
Progetto di legge Camera n. 288 - testo presentato - (DDL12-288)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C288. TESTIPDL
...C288.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Pag. 11 Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC288 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Programmazione e vigilanza).
    1.  Il comitato per l'edilizia residenziale pubblica,
  istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
  è soppresso.
    2.  Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n.
  457, e successive modificazioni, sono abrogati.
    3.  Il Ministro dei lavori pubblici svolge funzioni di
  indirizzo e coordinamento della programmazione territoriale,
  di controllo e vigilanza nel settore dell'edilizia
  residenziale ed opera altresì per la migliore utilizzazione
  delle risorse nel settore.  A tale fine, sentita la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano:
      a)  effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
  programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione dei
  finanziamenti;
      b)  delibera gli interventi da adottare nei
  confronti delle regioni in caso di ritardo nell'utilizzazione
  dei finanziamenti ad esse attribuiti;
      c)  organizza, d'intesa con la consulta per
  l'edilizia abitativa di cui all'articolo 5, comma 6 della
  presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, una
  conferenza nazionale sull'edilizia residenziale e redige una
  relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
  successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei
  programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
  intervento;
      d)  emana, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
  il decreto con il quale sono definiti i costi convenzionali
  per le diverse tipologie di intervento ed i valori dei
  contributi in funzione del reddito dei beneficiari e della
  destinazione degli interventi, di cui all'articolo 6 della
  legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      e)  provvede, a livello nazionale, al coordinamento
  della formazione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni
  di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto
  qualunque forma, di agevolazioni
 
                              Pag. 12
 
  pubbliche dirette a consentire l'accesso alla locazione
  ed alla proprietà dell'abitazione.
    4.  Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  ripartisce percentualmente tra le regioni e le province
  autonome di Trento e di Bolzano, per ciascun triennio, le
  risorse sulla base dei dati rilevati dall'ultimo censimento
  generale della popolazione effettuato dall'ISTAT e delle
  indagini campionarie che lo stesso Istituto effettua
  annualmente, relativi alla composizione del patrimonio
  abitativo in proprietà o in altra forma di godimento, al suo
  stato di conservazione ed alla ripartizione delle famiglie che
  hanno un immobile in locazione per composizione del nucleo
  familiare e per fascia di reddito nonché dei dati forniti
  dalle regioni sullo stato di attuazione degli interventi dalle
  stesse finanziati e di altri dati oggettivi forniti da enti
  pubblici istituzionalmente competenti a rilevarli, relativi ai
  fabbisogni.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-288 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0288 TOTPAG=0027 TOTDOC=0019 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0012 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=028800 00 FASCIDC=12DDL0288 SORTNAV=0028800 000 00000 ZZDDLC288 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati