| (Compiti della sezione autonoma per l'edilizia
residenziale).
1. Le somme ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera a) della presente legge, sono depositate nei
conti correnti istituiti per ciascuna regione e, per le
province autonome di Trento e di Bolzano, presso la sezione
autonoma per l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa
depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e sono attribuite alle regioni e alle
province autonome.
2. La sezione autonoma di cui al comma 1:
a) effettua i pagamenti su specifico ordine delle
singole regioni;
b) trasmette mensilmente alla direzione generale
per i problemi abitativi di cui all'articolo 5 un rendiconto
dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera a), con l'indicazione della finalizzazione.
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