| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni utilizzano le risorse loro attribuite
secondo il criterio della programmazione triennale e
trasmettono trimestralmente alla direzione generale per i
problemi abitativi di cui all'articolo 5, comma 2, una
relazione sull'utilizzo delle somme loro attribuite, sui
programmi da esse approvati e sul loro stato di attuazione.
2. Ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, le regioni possono riservare una quota
dei fondi destinati all'edilizia residenziale per la
concessione di contributi destinati a programmi per la
realizzazione di alloggi da riservarsi a studenti
universitari, secondo le modalità previste dall'articolo 4,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Le cooperative edilizie per la locazione e gli enti
morali operanti nel settore dell'edilizia universitaria a cui
si applicano le condizioni finanziarie previste per le
cooperative a proprietà indivisa, possono provvedere
all'attuazione dei programmi di cui al comma 1.
4. Le regioni, utilizzando le risorse di cui al comma 1,
provvedono a livello regionale, alla formazione e alla
gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di
edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto
qualunque forma, di agevolazioni pubbliche dirette a
consentire l'accesso alla locazione o alla proprietà
dell'abitazione e trasmettono i dati raccolti alla direzione
generale per i problemi abitativi.
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