| (Accordi di programma).
1. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite
alle regioni, ovvero in caso di gravi ritardi nella
realizzazione degli interventi programmati, verificati i
motivi dei ritardi, il Ministro dei lavori pubblici promuove
un accordo di programma,
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ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, tra la regione inadempiente o ritardataria, gli enti
locali, gli operatori di settore pubblici e privati al fine di
assicurare la piena e tempestiva utilizzazione dei fondi
attribuiti alla regione.
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