| (Disposizioni transitorie).
1. In attesa della prima individuazione dei residui di
cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure
agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i
residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base
a specifica disciplina regionale che risultano individuati,
con riferimento alle caratteristiche, alla provenienza ed alla
destinazione, negli elenchi trasmessi dalle regioni al
Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
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2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 1, deve precisare anche l'atto che
sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica
disciplina regionale.
3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli
articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le
comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore
del presente decreto che contengono tutti gli elementi
richiesti dal decreto stesso.
4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a
decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la
comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in
carta libera.
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