| (Contributi per la locazione).
1. Le regioni destinano non più del 30 per cento dei
fondi loro attribuiti ai sensi della presente legge per la
concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a).
2. Le regioni, con propria legge, determinano le procedure
di concessione del contributo di cui al comma 1 e ne
stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base dei criteri
fissati nel presente articolo.
3. I contributi sono concessi in base ad una graduatoria
che individua le priorità da rispettare per assicurare la
massima tutela dei cittadini più disagiati con particolare
riferimento agli handicappati, ai titolari di pensioni sociali
minime e di invalidità.
4. Le regioni destinano una quota non superiore al 25 per
cento delle risorse di cui al comma 1 per concedere contributi
integrativi dei canoni agli enti gestori dell'edilizia
residenziale pubblica pari alla differenza tra il canone di
locazione, così come definito dal comma 1 dell'articolo 12, e
il canone dovuto dagli assegnatari ai sensi delle leggi
regionali. L'applicazione del presente comma esclude ogni
forma di contributo al singolo assegnatario.
5. Le regioni possono integrare le disponibilità loro
attribuite per i fini di cui al presente articolo con
disponibilità del proprio bilancio.
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