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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3901
DDL0288-0012
Progetto di legge Camera n. 288 - testo presentato - (DDL12-288)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C288. TESTIPDL
...C288.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC288 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Istituzione di fondi regionali di rotazione per
         acquisizione di aree e per urbanizzazioni).
      1.  A decorrere dal 1^ gennaio 1995 ciascuna regione
  costituisce un fondo speciale di rotazione per la concessione
  di
 
                              Pag. 16
 
  mutui decennali, senza interessi, finalizzati
  all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad
  uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da
  recuperare.
    2.  Il fondo provvede alla concessione dei mutui secondo le
  modalità e le condizioni stabilite con apposito regolamento
  adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, destinandoli prioritariamente ai comuni nei quali sono
  localizzati gli interventi assistiti dalle agevolazioni di cui
  alla presente legge.
    3.  Il regolamento di cui al comma 2 altresì:
      a)  garantisce l'efficienza della spesa;
      b)  determina i casi di decadenza dal finanziamento
  e di esercizio di eventuali interventi sostitutivi.
    4.  Al fondo di cui al comma 1 le regioni destinano non più
  del 10 per cento delle somme loro attribuite.  Al medesimo
  fondo le regioni possono destinare finanziamenti provenienti
  dal proprio bilancio.
    5.  Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  attribuisce al fondo speciale di rotazione di cui al comma 1
  le disponibilità del fondo costituito presso la sezione
  autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 febbraio
  1992, n. 179, non assegnati alle regioni alla data di entrata
  in vigore della presente legge, nonché entro il mese di
  febbraio di ogni anno, i rientri che affluiscono al fondo ai
  sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 della citata legge
  n. 179 del 1992.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-288 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0288 TOTPAG=0027 TOTDOC=0019 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=033 PAGFIN=0016 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=028800 00 FASCIDC=12DDL0288 SORTNAV=0028800 000 00000 ZZDDLC288 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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