| (Utilizzazione dei proventi dell'edilizia
residenziale pubblica).
1. Con legge regionale si provvede ad indicare la
destinazione dei proventi degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, al netto delle somme addebitate agli
utenti a rimborso delle spese relative ai servizi comuni
finalizzandola in particolare:
a) al pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui gravanti sugli alloggi in gestione, al netto dei
contributi statali;
b) alle spese generali di amministrazione e di
manutenzione ordinaria e programmata, nel rispetto dei
parametri di economicità, di efficienza e di efficacia di cui
al comma 6 dell'articolo 16;
c) al ripiano di eventuali disavanzi pregressi,
secondo le indicazioni e le modalità di cui all'articolo
15;
d) agli interventi di nuova costruzione, di
manutenzione straordinaria o di recupero del patrimonio,
nonché ad altre attività secondo gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale.
2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 25 della
legge 8 agosto 1977, n. 513. Le somme contabilizzate restano a
disposizione dell'ente gestore sul conto corrente di
contabilità speciale presso la sezione provinciale di
tesoreria dello Stato, per le destinazioni di cui al citato
articolo 25 della legge n. 513 del 1977, e di quelle di cui
alla presente legge.
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