| (Disposizioni per la riscossione del canone
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
1. Le obbligazioni per il pagamento del canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e degli oneri
accessori hanno natura solidale ai sensi dell'articolo 1292
del codice civile per i membri del nucleo familiare percettori
di reddito e,
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per ciascun membro, per gli importi corrispondenti al periodo
di effettiva occupazione. Restano fermi i provvedimenti di
carattere amministrativo e le conseguenti procedure per la
decadenza dall'assegnazione regolati dalle leggi regionali.
2. Nel caso di morosità per un periodo superiore a sei
mesi, i crediti per le obbligazioni di cui al comma 1 sono
equiparati ad ogni effetto ai crediti dello Stato per le
imposte. Si applicano le disposizioni sulla riscossione delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
3. Le regioni possono autorizzare gli enti gestori alla
riscossione dei canoni e degli oneri accessori dovuti dagli
assegnatari mediante esattoria, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, oppure mediante prelievo
tramite i datori di lavoro e gli enti previdenziali stabilendo
le relative procedure.
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