| (Ripiano dei disavanzi degli Istituti
autonomi per le case popolari).
1. Gli enti trasformati o istituiti a norma dell'articolo
16, aventi causa da Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) comunque denominati, elaborano, entro sei mesi dalla
loro trasformazione o istituzione, un piano di risanamento
relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31
dicembre dell'anno precedente.
2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari,
deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario con
esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
formazione;
c) l'entità dell'anticipazione di cui viene
richiesta la concessione a norma del comma 4;
Pag. 21
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato
nei commi 5 e 6;
e) i proventi mediante i quali si intende
assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il
piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera
d);
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale da
cui risulti la non sussistenza dei poteri di formazione di
nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per
l'ammontare dell'anticipazione.
3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche
eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque
approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra
indicato.
4. Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi
di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla sezione
autonoma per l'edilizia residenziale. Entro sessanta giorni
dal ricevimento, la sezione autonoma concede l'anticipazione
richiesta a valere sulle disponibilità esistenti presso la
stessa sezione autonoma, attribuite a ciascuna regione
mediante accredito presso la competente tesoreria dello Stato.
La medesima sezione autonoma dà comunicazione alla regione per
quanto indicato nel comma 6 dandone contestuale notizia alla
direzione generale per i problemi abitativi.
5. L'anticipazione è restituita dall'ente in un periodo non
superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate
costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse,
quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle
disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi
di cui alla lettera e) del comma 2 risultino
insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione
può essere esteso a quindici anni.
6. Le rate di ammortamento dovute dall'ente sono versate da
questo alla sezione autonoma che le riattribuisce alla
regione.
Pag. 22
7. I fabbricati di proprietà e in gestione degli IACP sono
esentati dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
all'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
| |