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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3908
DDL0288-0019
Progetto di legge Camera n. 288 - testo presentato - (DDL12-288)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C288. TESTIPDL
...C288.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC288 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Istituzione del Centro nazionale per
          la ricerca e la sperimentazione edilizia).
    1.  E' istituito il Centro nazionale per la ricerca e la
  sperimentazione edilizia, quale ente pubblico economico,
  dotato di personalità giuridica, con autonomia scientifica,
  organizzativa, finanziaria e contabile.
    2.  Il Centro promuove, coordina, disciplina e realizza le
  attività di ricerca, sperimentazione e di compilazione di
  norme, ai sensi della lettera  c),  dirette al
  miglioramento della qualità, all'aggiornamento tecnologico ed
  al contenimento dei costi materiali, dei prodotti e delle
  costruzioni di edilizia residenziale; a tal fine, in
  particolare:
      a)  studia i problemi tecnico-scientifici
  riguardanti l'edilizia residenziale;
      b)  predispone programmi di ricerca e di
  sperimentazione, da realizzare direttamente ovvero affidandone
  la realizzazione ad enti di ricerca, pubblici e privati, alle
  università ed agli operatori del settore;
      c)  d'intesa con le amministrazioni interessate,
  provvede alla compilazione di norme per l'accettazione,
  l'unificazione, la certificazione ed il collaudo di materiali,
  prodotti, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari,
  nonché di norme
 
                              Pag. 26
 
  per la progettazione, l'esecuzione, la certificazione, il
  collaudo e la manutenzione degli impianti e delle costruzioni
  nel settore dell'edilizia residenziale; le norme sono emanate
  e rese obbligatorie, anche in attuazione dell'articolo 42
  della legge 5 agosto 1978, n. 457, con decreto adottato dal
  Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
  interessati, sentito il parere del Consiglio superiore dei
  lavori pubblici;
      d)  promuove l'istituzione e la trasformazione di
  laboratori scientifici per lo studio, la prova e la
  certificazione di materiali e prodotti per l'edilizia e ne
  assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
  anche in concorso con le altre amministrazioni, il
  finanziamento;
      e)  esercita la consulenza nei confronti delle
  amministrazioni pubbliche interessate per quanto attiene ai
  prodotti ed alle opere edilizie; in particolare, fornisce alla
  direzione generale per i problemi abitativi ed alle regioni le
  informazioni occorrenti per la definizione annuale dei costi
  convenzionali;
      f)  esprime il proprio parere tutte le volte che ne
  sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, da
  singoli Ministri o dalle singole regioni su questioni o affari
  di carattere tecnico-scientifico riguardanti l'edilizia
  residenziale;
      g)  cura la raccolta di materiale bibliografico e
  documentario relativo all'edilizia residenziale e provvede a
  dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;
      h)  d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
  cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici
  e tecnici di carattere internazionale in materia di edilizia
  residenziale.
    3.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
  proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente
 
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  legge, determina gli organi, la loro composizione e durata,
  l'organizzazione, la rotazione di personale ed il regolamento
  del Centro.
    4.  Le entrate del Centro sono costituite:
      a)  dal contributo annuo a carico delle
  disponibilità del Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
  pubblica, deliberato dal CIPE, su proposta del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella misura massima
  dell'1,5 per cento delle somme versate alla sezione autonoma
  per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti
  nello stesso anno;
      b)  da redditi propri;
      c)  da contributi, donazioni e lasciti di enti,
  istituti, associazioni e privati;
      d)  dai proventi di prestazioni a pagamento e dalla
  vendita di pubblicazioni.
    5.  Entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto
  del Centro, sono trasferiti al Centro stesso i programmi di
  studio, ricerca e sperimentazione già autorizzati dal comitato
  per l'edilizia residenziale pubblica e tuttora in corso, ivi
  compresi quelli di cui all'articolo 4, secondo comma, del
  decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i fondi agli
  stessi destinati ed i fondi accantonati ai sensi dell'articolo
  2, primo comma, lettera  f)  della legge 5 agosto 1978, n.
  457, e successive modificazioni, non impegnati alla data di
  entrata in vigore della presente legge, nonché tutta la
  documentazione relativa alle iniziative ed ai programmi
  realizzati ai sensi dello stesso articolo che si siano già
  conclusi.
    6.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica provvede, entro un anno dalla costituzione del
  Centro, con propri decreti, al trasferimento al Centro stesso
  delle attività, iniziative e programmi svolti da altri enti
  pubblici di ricerca che riguardino l'edilizia residenziale e
  delle risorse agli stessi destinate.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-288 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0288 TOTPAG=0027 TOTDOC=0019 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0025 RIGINIZ=015 PAGFIN=0027 RIGFIN=038 UPAG=SI PAGEIN=25 PAGEFIN=27 SORTRES= SORTDDL=028800 00 FASCIDC=12DDL0288 SORTNAV=0028800 000 00000 ZZDDLC288 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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