| (Istituzione del Centro nazionale per
la ricerca e la sperimentazione edilizia).
1. E' istituito il Centro nazionale per la ricerca e la
sperimentazione edilizia, quale ente pubblico economico,
dotato di personalità giuridica, con autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile.
2. Il Centro promuove, coordina, disciplina e realizza le
attività di ricerca, sperimentazione e di compilazione di
norme, ai sensi della lettera c), dirette al
miglioramento della qualità, all'aggiornamento tecnologico ed
al contenimento dei costi materiali, dei prodotti e delle
costruzioni di edilizia residenziale; a tal fine, in
particolare:
a) studia i problemi tecnico-scientifici
riguardanti l'edilizia residenziale;
b) predispone programmi di ricerca e di
sperimentazione, da realizzare direttamente ovvero affidandone
la realizzazione ad enti di ricerca, pubblici e privati, alle
università ed agli operatori del settore;
c) d'intesa con le amministrazioni interessate,
provvede alla compilazione di norme per l'accettazione,
l'unificazione, la certificazione ed il collaudo di materiali,
prodotti, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari,
nonché di norme
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per la progettazione, l'esecuzione, la certificazione, il
collaudo e la manutenzione degli impianti e delle costruzioni
nel settore dell'edilizia residenziale; le norme sono emanate
e rese obbligatorie, anche in attuazione dell'articolo 42
della legge 5 agosto 1978, n. 457, con decreto adottato dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
interessati, sentito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici;
d) promuove l'istituzione e la trasformazione di
laboratori scientifici per lo studio, la prova e la
certificazione di materiali e prodotti per l'edilizia e ne
assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
anche in concorso con le altre amministrazioni, il
finanziamento;
e) esercita la consulenza nei confronti delle
amministrazioni pubbliche interessate per quanto attiene ai
prodotti ed alle opere edilizie; in particolare, fornisce alla
direzione generale per i problemi abitativi ed alle regioni le
informazioni occorrenti per la definizione annuale dei costi
convenzionali;
f) esprime il proprio parere tutte le volte che ne
sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, da
singoli Ministri o dalle singole regioni su questioni o affari
di carattere tecnico-scientifico riguardanti l'edilizia
residenziale;
g) cura la raccolta di materiale bibliografico e
documentario relativo all'edilizia residenziale e provvede a
dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;
h) d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici
e tecnici di carattere internazionale in materia di edilizia
residenziale.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
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legge, determina gli organi, la loro composizione e durata,
l'organizzazione, la rotazione di personale ed il regolamento
del Centro.
4. Le entrate del Centro sono costituite:
a) dal contributo annuo a carico delle
disponibilità del Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
pubblica, deliberato dal CIPE, su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella misura massima
dell'1,5 per cento delle somme versate alla sezione autonoma
per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti
nello stesso anno;
b) da redditi propri;
c) da contributi, donazioni e lasciti di enti,
istituti, associazioni e privati;
d) dai proventi di prestazioni a pagamento e dalla
vendita di pubblicazioni.
5. Entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto
del Centro, sono trasferiti al Centro stesso i programmi di
studio, ricerca e sperimentazione già autorizzati dal comitato
per l'edilizia residenziale pubblica e tuttora in corso, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 4, secondo comma, del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i fondi agli
stessi destinati ed i fondi accantonati ai sensi dell'articolo
2, primo comma, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni, non impegnati alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché tutta la
documentazione relativa alle iniziative ed ai programmi
realizzati ai sensi dello stesso articolo che si siano già
conclusi.
6. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica provvede, entro un anno dalla costituzione del
Centro, con propri decreti, al trasferimento al Centro stesso
delle attività, iniziative e programmi svolti da altri enti
pubblici di ricerca che riguardino l'edilizia residenziale e
delle risorse agli stessi destinate.
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