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Onorevoli Colleghi! -- Il presente testo unificato ha
lo scopo di definire un nuovo ed organico assetto normativo in
materia di edilizia residenziale pubblica (o comunque
assistita da agevolazioni pubbliche) e di riordino degli
Istituti autonomi case popolari.
Già nella passata legislatura questa tematica si impose
all'attenzione della Camera dei deputati, senza per altro
riuscire ad approdare ad una conclusione in ragione
dell'anticipato scioglimento del Parlamento.
Il testo in esame si ispira ad alcuni princìpi essenziali,
quali: il compiuto trasferimento alle regioni delle funzioni
di programmazione in questo settore e lo snellimento delle
procedure; la definizione delle finalità dell'intervento
pubblico nel campo dell'edilizia residenziale, con particolare
riguardo ai temi del recupero edilizio, della riqualificazione
urbana e delle locazioni; la riforma degli IACP e la loro
compiuta trasformazione in enti di natura economica dotati di
personalità giuridica; la definizione di indirizzi unitari per
la gestione di tutto il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica.
La proposta ha quindi lo scopo di definire una
normativa-quadro per questo settore (articolo 1) alla quale la
legislazione regionale è chiamata a conformarsi; prevede
(articolo 2) una delega al Governo per l'emanazione di un
testo unico di tutta la normativa relativa all'edilizia
residenziale pubblica; agli articoli 3, 4 e 5 prevede le
modalità di finanziamento del settore, attraverso la
costituzione di un fondo nazionale e di fondi regionali ed
attraverso l'emissione di un prestito obbligazionario
destinato ad alimentare un apposito fondo di rotazione.
L'articolo 6 indica le procedure per il riparto delle
risorse destinate alle regioni e le finalità dell'intervento
pubblico; gli articoli 7, 8 e 9 prefigurano il superamento del
CER, la costituzione della Direzione generale per i problemi
abitativi presso il Ministero dei lavori pubblici, la
costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
abitativa, i compiti della sezione autonoma per l'edilizia
residenziale costituita presso la Cassa depositi e
prestiti.
L'articolo 10 disciplina ruolo e competenze delle regioni
in rapporto ai comuni ed ai soggetti attuatori; l'articolo 11
disciplina la realizzazione di accordi di programma e la
revoca dei finanziamenti in caso di inadempienze delle regioni
o dei comuni.
L'articolo 12 detta indirizzi in tema di erogazione di
contributi per la locazione e per la mobilità nel settore
della locazione; gli articoli 13 e 14 disciplinano
l'istituzione di fondi regionali per l'acquisizione o il
recupero di aree edificabili o edificate e la facoltà per i
comuni di trasformare il diritto di superficie in diritto di
proprietà.
Gli articoli 15 e 16 dettano indirizzi per l'impiego di
risorse pubbliche nel settore del recupero e della
riqualificazione urbana.
Gli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 definiscono le competenze
regionali in materia di assegnazione e di canoni per
l'edilizia sovvenzionata, per la utilizzazione dei proventi
dell'edilizia residenziale pubblica, per la riscossione dei
canoni, per il ripiano dei disavanzi degli IACP e, infine,
dettano norme-quadro per il riordino degli IACP e dei loro
consorzi.
Data l'importanza del provvedimento, da tempo atteso, se ne
raccomanda la rapida approvazione da parte della Camera.
Alfredo ZAGATTI, relatore.
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