| (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia residenziale
pubblica).
1. Il Governo, su proposta del Ministro dei lavori pubblici
e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da
esprimere entro sessanta giorni, è delegato ad emanare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un testo unico delle disposizioni sull'edilizia
residenziale pubblica, coordinato con le altre disposizioni
vigenti nella materia alla stessa connesse, apportandovi le
modifiche necessarie, con
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l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere alla sistematica raccolta e
classificazione nonché alla organica esposizione di tutte le
disposizioni relative all'edilizia residenziale comunque
assistita da agevolazioni pubbliche non espressamente
abrogate, eventualmente modificandone la formulazione per
renderle fra loro coerenti ed aderenti ai princìpi recati
dalle leggi 5 agosto 1978, n. 457, e 17 febbraio 1992, n. 179,
nonché dalla presente legge;
b) provvedere alla espressa abrogazione delle
disposizioni relative a materie trasferite alle regioni dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, o attribuite alle stesse regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano dalle leggi 5 agosto 1978, n.
457, e 17 febbraio 1992, n. 179, nonché dalla presente
legge;
c) provvedere alla espressa abrogazione delle
disposizioni relative a materie di competenza statale che
siano diversamente disciplinate dalle leggi 5 agosto 1978, n.
457, e 17 febbraio 1992, n. 179, nonché dalla presente
legge;
d) provvedere al coordinamento, anche attraverso la
loro modifica, delle disposizioni in materia di edilizia
residenziale pubblica con quelle vigenti in materia
urbanistica, di igiene, di sicurezza degli edifici e di
prescrizioni tecniche relative agli immobili ad uso
residenziale.
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