| (Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
pubblica).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito il Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica, la cui dotazione è determinata
annualmente dalla legge finanziaria per l'anno finanziario al
quale la stessa si riferisce e dalle previsioni iscritte nel
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bilancio pluriennale dello Stato per i due anni finanziari
successivi. Tale dotazione deve comunque essere determinata in
misura non inferiore all'1 per cento del totale delle spese
finali del bilancio di previsione dello Stato relativo a
ciascun anno finanziario.
2. Fino al 31 dicembre 1995 i contributi di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono versati mensilmente
dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per
l'edilizia residenziale, istituita presso la Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 457.
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, determina con proprio
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le modalità di versamento dei contributi
di cui al comma 2 nonché le modalità e le procedure per il
recupero dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti, ivi
compresi gli enti percettori, in relazione ai dieci anni
precedenti la medesima data.
4. La sezione autonoma per l'edilizia residenziale di cui
al comma 2 controlla che i soggetti tenuti al versamento dei
contributi di cui al medesimo comma vi provvedano nei termini
stabiliti dal decreto di cui al comma 3, curando il recupero
dei contributi dovuti dai soggetti inadempienti, ivi compresi
gli enti percettori, con le modalità previste dallo stesso
decreto; ai contribuenti e agli enti percettori inadempienti
si applicano le sanzioni e gli interessi di mora previsti
dalle disposizioni vigenti in materia di contributi
previdenziali. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è tenuto a fornire alla sezione autonoma per l'edilizia
residenziale i dati e le informazioni necessari per
l'assolvimento dei compiti previsti dal presente comma.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate
alle finalità della presente legge. Alle stesse finalità sono
destinati:
a) i contributi riscossi dagli enti percettori ai
sensi delle disposizioni vigenti
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alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali
contributi devono essere versati alla sezione autonoma per
l'edilizia residenziale entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) i contributi già versati alla sezione autonoma
per l'edilizia residenziale alla data di entrata in vigore
della presente legge e non ancora attribuiti alle regioni in
attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi
quelli revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 6 e
8- bis, della medesima legge;
c) i contributi autorizzati dagli articoli 36 e 38
della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25; dagli
articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo,
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo
3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1985, n.
118; dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n.
67; dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n.
179, ed i contributi comunque destinati agli interventi di
edilizia residenziale pubblica già versati prima della data di
entrata in vigore della presente legge alla sezione autonoma
per l'edilizia residenziale o che devono essere versati per la
residua durata del limite di impegno autorizzato dalla legge
di finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o
revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 6 e 8- bis,
della citata legge n. 179 del 1992;
d) i contributi di cui alla lettera c)
attribuiti alle regioni, per le annualità o porzioni di
annualità che non risultino impegnati da provvedimenti
regionali al netto di quelli necessari per il pagamento dei
maggiori oneri quantificati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici;
e) gli altri stanziamenti, rientri e recuperi
previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
non impegnati o attribuiti alla data di entrata in vigore
della presente legge;
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f) i recuperi, disposti a qualsiasi titolo
dall'amministrazione statale, dei contributi concessi e non
utilizzati o comunque non più dovuti per interventi di
edilizia agevolata.
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