| (Fondo di rotazione
per l'edilizia residenziale).
1. E' istituito presso la sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti, di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1978, n. 457, il fondo di rotazione per l'edilizia
residenziale finalizzato alla concessione di finanziamenti
destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in
locazione, in godimento permanente, in godimento con proprietà
differita.
2. La dotazione del fondo è costituita dalle risorse ad
esso destinate annualmente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
lettera c) , e dal ricavato delle obbligazioni per
l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
ai sensi del comma 3.
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare
due emissioni annuali,
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con decorrenza 10 gennaio e 1^ luglio, di una serie di
obbligazioni, denominate obbligazioni per l'edilizia
residenziale, per gli importi deliberati dal consiglio di
amministrazione della sezione autonoma di cui al comma 1. Il
valore delle obbligazioni, la loro durata, i tassi di
interesse, le modalità di emissione, di collocazione, di
calcolo degli interessi e delle rivalutazioni, di pagamento
degli interessi e di rimborso sono stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) determina, entro il 31 marzo di ogni anno, la
quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti
di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 5
agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle
obbligazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, determina le
modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo di
rotazione di cui al presente articolo ed il relativo
regolamento.
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