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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3915
DDL0288-0007
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
                     (Fondo di rotazione
                per l'edilizia residenziale).
    1.  E' istituito presso la sezione autonoma della Cassa
  depositi e prestiti, di cui all'articolo 10 della legge 5
  agosto 1978, n. 457, il fondo di rotazione per l'edilizia
  residenziale finalizzato alla concessione di finanziamenti
  destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in
  locazione, in godimento permanente, in godimento con proprietà
  differita.
    2.  La dotazione del fondo è costituita dalle risorse ad
  esso destinate annualmente, ai sensi dell'articolo 6, comma 4,
  lettera  c) ,  e dal ricavato delle obbligazioni per
  l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
  ai sensi del comma 3.
    3.  La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare
  due emissioni annuali,
 
                               Pag. 9
 
  con decorrenza 10 gennaio e 1^ luglio, di una serie di
  obbligazioni, denominate obbligazioni per l'edilizia
  residenziale, per gli importi deliberati dal consiglio di
  amministrazione della sezione autonoma di cui al comma 1.  Il
  valore delle obbligazioni, la loro durata, i tassi di
  interesse, le modalità di emissione, di collocazione, di
  calcolo degli interessi e delle rivalutazioni, di pagamento
  degli interessi e di rimborso sono stabiliti con decreto del
  Ministro del tesoro.
    4.  Il Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) determina, entro il 31 marzo di ogni anno, la
  quota degli incrementi delle riserve tecniche degli istituti
  di previdenza e delle imprese di assicurazione di cui
  all'articolo 2, comma 1, lettera  c),  della legge 5
  agosto 1978, n. 457, che deve essere investita nelle
  obbligazioni di cui al comma 3 del presente articolo.
    5.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei
  lavori pubblici, con decreto da emanare entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, determina le
  modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo di
  rotazione di cui al presente articolo ed il relativo
  regolamento.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0008 RIGINIZ=022 PAGFIN=0009 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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