| (Finalità degli interventi del Fondo nazionale per
l'edilizia residenziale pubblica).
1. Le risorse disponibili del Fondo nazionale per
l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3, quelle
ad esso assegnate dalla legge finanziaria relative all'anno
finanziario al quale la stessa si riferisce e quelle che il
bilancio pluriennale prevede vengano assegnate allo stesso
Fondo per i due anni finanziari successivi, sono ripartite
triennalmente dal CIPE, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il piano di riparto triennale viene elaborato dal
Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni, sulla base
dei dati relativi
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alla composizione e allo stato del patrimonio abitativo
di ciascuna regione, alla situazione abitativa delle famiglie,
distinte per fasce di reddito, per composizione dei nuclei
familiari, per tipologia di disponibilità degli alloggi,
nonché sulla base dei dati relativi allo stato degli
interventi effettuati in ogni regione e di altri dati
oggettivi. Tali dati affluiscono all'Osservatorio nazionale
sulla condizione abitativa di cui all'articolo 8, comma 6, il
quale, oltre ai propri strumenti di indagine, si avvale dei
dati resi disponibili dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dalle regioni e da enti pubblici istituzionalmente
competenti al rilevamento dei bisogni presenti in campo
abitativo.
3. Il piano di riparto triennale, approvato dal CIPE,
indica i settori prioritari di intervento per il triennio e i
criteri per la predisposizione dei programmi regionali, anche
differenziando tali indicazioni per gruppi di regioni, ove
necessario. Il piano di riparto triennale approvato in prima
applicazione della presente legge prevede che le risorse
disponibili ai sensi del comma 1 siano utilizzabili
esclusivamente per i settori di intervento che favoriscono
l'aumento dell'offerta di abitazioni destinate alla locazione
o all'assegnazione in godimento per un periodo non inferiore a
dodici anni o alla locazione con proprietà differita, con
preferenza per gli interventi che aumentino tale offerta
attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente. I
piani successivi considerano prioritariamente, nella
destinazione delle risorse, le esigenze di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione delle aree urbane
già edificate, determinando la percentuale minima di risorse
da destinare a tali finalità.
4. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) a concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che
privata, ovvero a sostenere le iniziative intraprese dalle
Amministrazioni comunali anche attraverso la costituzione
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di agenzie o istituti per la locazione, tese a favorire la
mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento
di alloggi da destinare a tale fine per periodi determinati,
ai sensi dell'articolo 12 della presente legge;
b) ad alimentare anche parzialmente i fondi
regionali di cui all'articolo 13 della presente legge,
utilizzando al riguardo anche il fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, secondo
le modalità di cui all'articolo 13, comma 5 della presente
legge;
c) alla costituzione del Fondo di rotazione per
l'edilizia residenziale di cui all'articolo 5 della presente
legge in misura non inferiore al 20 per cento delle risorse
disponibili per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa ed al 10 per cento per gli anni
successivi;
d) a concedere contributi per la realizzazione di
interventi ai sensi degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge 17
febbraio 1992, n. 179;
e) a concedere contributi per i programmi integrati
di intervento disposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 16
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e dell'articolo 16 della
presente legge, nonché del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493;
f) alla realizzazione di interventi a favore del
recupero edilizio sulla base di quanto disposto dall'articolo
15 della presente legge;
g) alla realizzazione comunque effettuata degli
obiettivi previsti dai programmi regionali e corrispondenti ai
criteri e agli indirizzi definiti dalla presente legge e dalla
programmazione nazionale.
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