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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3916
DDL0288-0008
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Finalità degli interventi del Fondo nazionale per
              l'edilizia residenziale pubblica).
    1.  Le risorse disponibili del Fondo nazionale per
  l'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 3, quelle
  ad esso assegnate dalla legge finanziaria relative all'anno
  finanziario al quale la stessa si riferisce e quelle che il
  bilancio pluriennale prevede vengano assegnate allo stesso
  Fondo per i due anni finanziari successivi, sono ripartite
  triennalmente dal CIPE, d'intesa con la Conferenza permanente
  per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
  di Trento e di Bolzano.
    2.  Il piano di riparto triennale viene elaborato dal
  Ministero dei lavori pubblici, sentite le regioni, sulla base
  dei dati relativi
 
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  alla composizione e allo stato del patrimonio abitativo
  di ciascuna regione, alla situazione abitativa delle famiglie,
  distinte per fasce di reddito, per composizione dei nuclei
  familiari, per tipologia di disponibilità degli alloggi,
  nonché sulla base dei dati relativi allo stato degli
  interventi effettuati in ogni regione e di altri dati
  oggettivi.  Tali dati affluiscono all'Osservatorio nazionale
  sulla condizione abitativa di cui all'articolo 8, comma 6, il
  quale, oltre ai propri strumenti di indagine, si avvale dei
  dati resi disponibili dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT), dalle regioni e da enti pubblici istituzionalmente
  competenti al rilevamento dei bisogni presenti in campo
  abitativo.
    3.  Il piano di riparto triennale, approvato dal CIPE,
  indica i settori prioritari di intervento per il triennio e i
  criteri per la predisposizione dei programmi regionali, anche
  differenziando tali indicazioni per gruppi di regioni, ove
  necessario.  Il piano di riparto triennale approvato in prima
  applicazione della presente legge prevede che le risorse
  disponibili ai sensi del comma 1 siano utilizzabili
  esclusivamente per i settori di intervento che favoriscono
  l'aumento dell'offerta di abitazioni destinate alla locazione
  o all'assegnazione in godimento per un periodo non inferiore a
  dodici anni o alla locazione con proprietà differita, con
  preferenza per gli interventi che aumentino tale offerta
  attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.  I
  piani successivi considerano prioritariamente, nella
  destinazione delle risorse, le esigenze di recupero del
  patrimonio edilizio e di riqualificazione delle aree urbane
  già edificate, determinando la percentuale minima di risorse
  da destinare a tali finalità.
    4.  Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
        a)  a concedere contributi integrativi ai soggetti
  meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
  ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica che
  privata, ovvero a sostenere le iniziative intraprese dalle
  Amministrazioni comunali anche attraverso la costituzione
 
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  di agenzie o istituti per la locazione, tese a favorire la
  mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento
  di alloggi da destinare a tale fine per periodi determinati,
  ai sensi dell'articolo 12 della presente legge;
        b)  ad alimentare anche parzialmente i fondi
  regionali di cui all'articolo 13 della presente legge,
  utilizzando al riguardo anche il fondo speciale di cui
  all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, secondo
  le modalità di cui all'articolo 13, comma 5 della presente
  legge;
        c)  alla costituzione del Fondo di rotazione per
  l'edilizia residenziale di cui all'articolo 5 della presente
  legge in misura non inferiore al 20 per cento delle risorse
  disponibili per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
  della legge stessa ed al 10 per cento per gli anni
  successivi;
        d)  a concedere contributi per la realizzazione di
  interventi ai sensi degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179;
        e)  a concedere contributi per i programmi integrati
  di intervento disposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 16
  della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e dell'articolo 16 della
  presente legge, nonché del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
  1993, n. 493;
        f)  alla realizzazione di interventi a favore del
  recupero edilizio sulla base di quanto disposto dall'articolo
  15 della presente legge;
        g)  alla realizzazione comunque effettuata degli
  obiettivi previsti dai programmi regionali e corrispondenti ai
  criteri e agli indirizzi definiti dalla presente legge e dalla
  programmazione nazionale.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=024 PAGFIN=0011 RIGFIN=033 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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