| (Programmazione, controllo e vigilanza).
1. Il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica,
istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
è soppresso.
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2. Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
sono abrogati.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge funzioni
di indirizzo e di coordinamento della programmazione
territoriale, di controllo e di vigilanza nel settore
dell'edilizia residenziale o comunque assistita da
agevolazioni pubbliche ed opera altresì per la migliore
utilizzazione delle risorse del settore. A tal fine:
a) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
programmi, con particolare riguardo all'utilizzo dei
finanziamenti;
b) organizza, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori,
degli Istituti autonomi per le case popolari comunque
denominati, dalle organizzazioni degli utenti e delle società
cooperative di abitazione presenti a livello nazionale, entro
il mese di marzo di ogni anno, una conferenza nazionale
sull'edilizia residenziale e redige una relazione annuale,
anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo
stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e
sulle previsioni di intervento;
c) stabilisce con proprio decreto, emanato entro il
mese di gennaio di ciascun anno, i costi convenzionali delle
diverse tipologie di intervento ed i valori dei contributi di
cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. I
valori dei contributi sono stabiliti in funzione del reddito
del beneficiario e della destinazione degli interventi.
Qualora il decreto non sia emanato entro il termine indicato,
le regioni provvedono ad aggiornare i costi convenzionali ed i
limiti massimi di reddito in vigore in misura pari alla
variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
periodo compreso fra il mese successivo alla data dell'ultimo
decreto ministeriale emanato ed il mese di dicembre dell'anno
precedente la data del provvedimento regionale;
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d) promuove e coordina, a livello nazionale, la
formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
abitazioni di edilizia residenziale pubblica e dei
beneficiari, sotto qualunque forma, di agevolazioni pubbliche
dirette a consentire l'accesso alla locazione ed alla
proprietà dell'abitazione.
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