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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3917
DDL0288-0009
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
           (Programmazione, controllo e vigilanza).
    1.  Il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica,
  istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
  è soppresso.
 
                              Pag. 12
 
    2.  Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
  sono abrogati.
    3.  Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolge funzioni
  di indirizzo e di coordinamento della programmazione
  territoriale, di controllo e di vigilanza nel settore
  dell'edilizia residenziale o comunque assistita da
  agevolazioni pubbliche ed opera altresì per la migliore
  utilizzazione delle risorse del settore.  A tal fine:
        a)  effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
  programmi, con particolare riguardo all'utilizzo dei
  finanziamenti;
        b)  organizza, previa consultazione delle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori,
  degli Istituti autonomi per le case popolari comunque
  denominati, dalle organizzazioni degli utenti e delle società
  cooperative di abitazione presenti a livello nazionale, entro
  il mese di marzo di ogni anno, una conferenza nazionale
  sull'edilizia residenziale e redige una relazione annuale,
  anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della
  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sullo
  stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale
  pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e
  sulle previsioni di intervento;
        c)  stabilisce con proprio decreto, emanato entro il
  mese di gennaio di ciascun anno, i costi convenzionali delle
  diverse tipologie di intervento ed i valori dei contributi di
  cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.  I
  valori dei contributi sono stabiliti in funzione del reddito
  del beneficiario e della destinazione degli interventi.
  Qualora il decreto non sia emanato entro il termine indicato,
  le regioni provvedono ad aggiornare i costi convenzionali ed i
  limiti massimi di reddito in vigore in misura pari alla
  variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al
  consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel
  periodo compreso fra il mese successivo alla data dell'ultimo
  decreto ministeriale emanato ed il mese di dicembre dell'anno
  precedente la data del provvedimento regionale;
 
                              Pag. 13
 
        d)  promuove e coordina, a livello nazionale, la
  formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di
  abitazioni di edilizia residenziale pubblica e dei
  beneficiari, sotto qualunque forma, di agevolazioni pubbliche
  dirette a consentire l'accesso alla locazione ed alla
  proprietà dell'abitazione.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=034 PAGFIN=0013 RIGFIN=007 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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