| (Soppressione della carica di segretario generale del
Comitato per l'edilizia residenziale. Istituzione della
Direzione generale per i problemi abitativi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la carica di segretario generale del Comitato
per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 457, è soppressa.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, presso il
Ministero dei lavori pubblici è istituita la Direzione
generale per i problemi abitativi.
3. Il titolo della tabella allegata alla legge 5 agosto
1978, n. 457, è sostituito dal seguente: "Organico della
Direzione generale per i problemi abitativi del Ministero dei
lavori pubblici".
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge determina le modalità di trasferimento delle
funzioni già svolte dal segretario generale di cui al comma
1.
5. La Direzione generale per i problemi abitativi di cui al
comma 2 istruisce e predispone l'attività e i provvedimenti di
competenza del Ministro dei lavori pubblici di cui alla
presente legge.
6. Presso la Direzione generale per i problemi abitativi è
istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione abitativa,
al quale è attribuito il compito di raccogliere i dati e di
effettuare il monitoraggio permanente della realtà abitativa.
Il Ministro dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto definisce l'organizzazione e le funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli
osservatori realizzati dalle regioni con propri
provvedimenti.
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