| (Compiti delle regioni).
1. Le regioni utilizzano le risorse loro attribuite secondo
il criterio della programmazione triennale, sulla base degli
obiettivi della promozione e della incentivazione del recupero
edilizio e della riqualificazione urbana, del soddisfacimento
delle esigenze abitative prioritarie, del conseguimento o
mantenimento di una quota, dalla stessa regione stabilita, di
patrimonio abitativo pubblico in locazione per aree
territoriali significative. Il programma triennale definisce i
criteri generali per la destinazione dei finanziamenti e dei
contributi alle varie forme di intervento e le modalità del
loro eventuale rimborso.
2. Le regioni trasmettono entro il mese successivo a
ciascun semestre solare alla Direzione generale per i problemi
abitativi del Ministero dei lavori pubblici di cui
all'articolo 8, comma 2, una relazione
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sull'utilizzo delle somme loro attribuite, sui programmi
approvati e sul loro stato di attuazione, nonché sui soggetti
che hanno beneficiato dei programmi. I pagamenti di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera a), sono subordinati
alla esecuzione degli adempimenti di cui al presente comma.
3. Alle regioni sono attribuiti tutti i compiti e le
funzioni non espressamente riservati dalla presente legge al
Ministero dei lavori pubblici, al CIPE o ad altri organi
statali.
4. Le regioni definiscono i programmi di intervento e ne
affidano la realizzazione ai comuni, agli Istituti autonomi
per le case popolari e ad altri soggetti pubblici e privati. I
comuni, nell'ambito della propria attività di pianificazione
urbanistica ed edilizia, impegnano le risorse loro assegnate
mediante la realizzazione prioritaria dei programmi integrati
di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n.179, e all'articolo 16 della presente legge, promossi
dagli stessi comuni o dai soggetti di cui al medesimo articolo
16, comma 1, della citata legge n.179 del 1992. Le tipologie
di intervento comprese nei programmi integrati devono
rientrare nei settori di intervento indicati dal programma
regionale nel rispetto del piano di riparto triennale
approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e devono
essere finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni abitativi
prioritari individuati nella stesso programma regionale.
5. Le regioni, utilizzando le risorse di cui al comma 1,
provvedono alla formazione e alla gestione dell'anagrafe
regionale degli assegnatari di abitazioni di edilizia
residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto qualunque
forma, di agevolazioni pubbliche dirette a consentire
l'accesso alla locazione o alla proprietà dell'abitazione e
trasmettono i dati raccolti alla Direzione generale per i
problemi abitativi del Ministero dei lavori pubblici. In caso
di inadempimento, previa diffida ad adempire con
l'assegnazione di un termine non superiore a novanta giorni, i
dati sono raccolti direttamente dalla Direzione generale per i
problemi abitativi, che preleva le risorse necessarie dal
conto corrente intestato alla regione, istituito presso la
sezione autonoma per l'edilizia residenziale ai sensi
dell'articolo 9.
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