| (Accordi di programma).
1. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite alle
regioni, ovvero di superamento del termine indicato
all'articolo 3, comma 8- bis, della legge 17 febbraio
1992, n. 179, verificati i motivi dei ritardi, il Ministro dei
lavori pubblici promuove un accordo di programma, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, tra la
regione inadempiente o ritardataria, gli enti locali e gli
operatori di settore pubblici e privati al fine di assicurare
la piena e tempestiva utilizzazione dei fondi attribuiti alla
regione.
2. In caso di mancato utilizzo delle somme attribuite ai
comuni, la regione promuove l'accordo di programma di cui al
comma 1 tra il comune inadempiente o ritardatario e gli
operatori di settore pubblici e privati al fine di assicurare
la sollecita realizzazione degli interventi assistiti da
agevolazioni pubbliche e di quelli con gli stessi integrati.
Qualora la regione non provveda, l'accordo di programma è
promosso dal Ministro dei lavori pubblici.
3. Trascorsi inutilmente dodici mesi dalla conclusione
degli accordi di programma di cui ai commi 2 e 3,
l'assegnazione delle risorse si intende revocata e le stesse
sono redistribuite alle altre regioni, in caso di perdurante
inadempienza regionale, ovvero agli altri comuni in caso di
inadempienza del comune.
| |