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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3922
DDL0288-0014
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
  locazione e per la mobilità nel settore della
                         locazione).
    1.  Le regioni destinano una quota di fondi loro attribuiti
  ai sensi della presente legge per la concessione dei
  contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera
  a).
    2.  Le regioni, con proprie leggi, determinano le procedure
  di concessione dei contributi di cui al comma 1 e ne
  stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base
 
                              Pag. 17
 
  dei criteri fissati dal presente articolo, assicurando
  adeguate forme di controllo al fine di evitare che la
  concessione degli stessi comporti ingiustificati aumenti nei
  canoni di locazione applicati ai conduttori interessati.  Il
  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
  pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, definisce con decreto appropriate modalità di
  controllo dei redditi dei fabbricati dichiarati dai
  proprietari delle abitazioni i cui conduttori abbiano
  beneficiato dei contributi di cui al presente articolo.
    3.  I contributi ai conduttori sono concessi in base a
  graduatorie comunali che assicurino la massima tutela dei
  cittadini più disagiati con particolare riferimento ai
  soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime
  e di invalidità, ai nuclei familiari monoreddito e ai
  lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità.
    4.  Le regioni destinano una quota non superiore al 25 per
  cento delle risorse di cui al comma 1 alla concessione agli
  enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica di contributi
  integrativi dei canoni, pari alla differenza fra il canone di
  locazione, come definito dall'articolo 17, e il canone dovuto
  dagli assegnatari ai sensi delle leggi regionali.
  L'applicazione del presente comma esclude ogni forma di
  contributo al singolo assegnatario.
    5.  Le regioni destinano una quota delle risorse di cui al
  comma 1 al sostegno delle iniziative tese a favorire la
  mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento
  di alloggi da destinare alla locazione per un periodo
  determinato, con la collaborazione delle associazioni dei
  proprietari e dei sindacati degli inquilini, assunte dalle
  amministrazioni comunali anche attraverso istituti o agenzie
  all'uopo costituite.  Le risorse a tal fine attribuite ai
  comuni possono essere utilizzate anche per integrare i canoni
  stabiliti per la locazione o per la concessione.
    6.  Le regioni possono integrare le disponibilità loro
  attribuite per le finalità di cui
 
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  al presente articolo con disponibilità del proprio
  bilancio.
    7.  Ai contratti stipulati sulla base delle iniziative di
  cui al comma 5 del presente articolo non si applica l'articolo
  56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Ove, alla scadenza dei
  contratti, i conduttori non rilascino gli immobili locati, il
  presidente del tribunale ingiunge di rilasciare gli stessi
  direttamente ai detentori, le cui generalità devono figurare
  nei contratti.  L'opposizione non sospende l'esecuzione e la
  forza pubblica è concessa alla prima richiesta dell'ufficiale
  giudiziario.  I conduttori rispondono nei confronti dei
  locatori dei danni causati dai detentori per ritardato
  rilascio, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=028 PAGFIN=0018 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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