| (Contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione e per la mobilità nel settore della
locazione).
1. Le regioni destinano una quota di fondi loro attribuiti
ai sensi della presente legge per la concessione dei
contributi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera
a).
2. Le regioni, con proprie leggi, determinano le procedure
di concessione dei contributi di cui al comma 1 e ne
stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base
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dei criteri fissati dal presente articolo, assicurando
adeguate forme di controllo al fine di evitare che la
concessione degli stessi comporti ingiustificati aumenti nei
canoni di locazione applicati ai conduttori interessati. Il
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce con decreto appropriate modalità di
controllo dei redditi dei fabbricati dichiarati dai
proprietari delle abitazioni i cui conduttori abbiano
beneficiato dei contributi di cui al presente articolo.
3. I contributi ai conduttori sono concessi in base a
graduatorie comunali che assicurino la massima tutela dei
cittadini più disagiati con particolare riferimento ai
soggetti handicappati, ai titolari di pensioni sociali minime
e di invalidità, ai nuclei familiari monoreddito e ai
lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità.
4. Le regioni destinano una quota non superiore al 25 per
cento delle risorse di cui al comma 1 alla concessione agli
enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica di contributi
integrativi dei canoni, pari alla differenza fra il canone di
locazione, come definito dall'articolo 17, e il canone dovuto
dagli assegnatari ai sensi delle leggi regionali.
L'applicazione del presente comma esclude ogni forma di
contributo al singolo assegnatario.
5. Le regioni destinano una quota delle risorse di cui al
comma 1 al sostegno delle iniziative tese a favorire la
mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento
di alloggi da destinare alla locazione per un periodo
determinato, con la collaborazione delle associazioni dei
proprietari e dei sindacati degli inquilini, assunte dalle
amministrazioni comunali anche attraverso istituti o agenzie
all'uopo costituite. Le risorse a tal fine attribuite ai
comuni possono essere utilizzate anche per integrare i canoni
stabiliti per la locazione o per la concessione.
6. Le regioni possono integrare le disponibilità loro
attribuite per le finalità di cui
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al presente articolo con disponibilità del proprio
bilancio.
7. Ai contratti stipulati sulla base delle iniziative di
cui al comma 5 del presente articolo non si applica l'articolo
56 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove, alla scadenza dei
contratti, i conduttori non rilascino gli immobili locati, il
presidente del tribunale ingiunge di rilasciare gli stessi
direttamente ai detentori, le cui generalità devono figurare
nei contratti. L'opposizione non sospende l'esecuzione e la
forza pubblica è concessa alla prima richiesta dell'ufficiale
giudiziario. I conduttori rispondono nei confronti dei
locatori dei danni causati dai detentori per ritardato
rilascio, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili.
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