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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3923
DDL0288-0015
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Fondi regionali di rotazione per l'acquisizione di aree e
                     per urbanizzazioni).
    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, ciascuna regione costituisce un fondo speciale
  di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza
  interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione
  di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto
  di aree edificate da recuperare.
    2.  Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione dei
  mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con
  apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
  Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, destinandoli
  prioritariamente ai comuni nei quali sono localizzati gli
  interventi assistiti dalle agevolazioni di cui alla presente
  legge.
    3.  Il regolamento di cui al comma 2 inoltre:
        a)  prevede procedure atte a garantire l'efficienza
  della spesa;
 
                              Pag. 19
 
        b)  determina i casi di decadenza dal finanziamento
  e di esercizio di eventuali interventi sostitutivi.
    4.  Al fondo di cui al comma 1 le regioni destinano non più
  del 10 per cento delle risorse loro attribuite ai sensi della
  presente legge.  Al medesimo fondo le regioni possono destinare
  finanziamenti provenienti dal proprio bilancio.
    5.  Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
  attribuisce al fondo di cui al comma 1 le disponibilità del
  fondo costituito presso la sezione autonoma per l'edilizia
  residenziale della Cassa depositi e prestiti ai sensi
  dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non
  assegnate alle regioni alla data di entrata in vigore della
  presente legge, nonché, entro il mese di febbraio di ogni
  anno, i rientri che affluiscono al medesimo fondo ai sensi del
  comma 2 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 179 del
  1992.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=015 PAGFIN=0019 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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