| (Fondi regionali di rotazione per l'acquisizione di aree e
per urbanizzazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuna regione costituisce un fondo speciale
di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza
interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione
di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto
di aree edificate da recuperare.
2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione dei
mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con
apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, destinandoli
prioritariamente ai comuni nei quali sono localizzati gli
interventi assistiti dalle agevolazioni di cui alla presente
legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 inoltre:
a) prevede procedure atte a garantire l'efficienza
della spesa;
Pag. 19
b) determina i casi di decadenza dal finanziamento
e di esercizio di eventuali interventi sostitutivi.
4. Al fondo di cui al comma 1 le regioni destinano non più
del 10 per cento delle risorse loro attribuite ai sensi della
presente legge. Al medesimo fondo le regioni possono destinare
finanziamenti provenienti dal proprio bilancio.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attribuisce al fondo di cui al comma 1 le disponibilità del
fondo costituito presso la sezione autonoma per l'edilizia
residenziale della Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, non
assegnate alle regioni alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonché, entro il mese di febbraio di ogni
anno, i rientri che affluiscono al medesimo fondo ai sensi del
comma 2 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 179 del
1992.
| |