| (Interventi a favore del recupero edilizio).
1. Ai fini della promozione di interventi per il recupero
edilizio, le regioni possono
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utilizzare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
dell'articolo 6 per la costituzione di un fondo destinato alla
realizzazione di un programma di interventi di recupero
edilizio.
2. Le regioni definiscono modalità e criteri generali per
la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro
concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per
l'individuazione dei destinatari. Nel programma di cui al
comma 1, la priorità viene assegnata ai seguenti
interventi:
a) interventi diretti al recupero abitativo di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) interventi in zone sismiche e bradisismiche e
adeguamento antisismico;
c) interventi inseriti nei programmi di recupero
urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493;
d) interventi diretti al risanamento delle parti
comuni dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa di
cui all'articolo 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
e) interventi diretti all'adeguamento degli
impianti elettrici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
nonché interventi diretti al risparmio energetico di cui
all'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) interventi diretti all'abbattimento di barriere
architettoniche negli edifici privati;
g) interventi diretti alla immissione sul mercato
degli alloggi sfitti;
h) interventi riguardanti immobili appartenenti
alle categorie catastali A4 e A3.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate
anche a parziale copertura del costo convenzionale degli
interventi di recupero edilizio realizzati dai comuni, dagli
Istituti autonomi per le case popolari, da imprese di
costruzione, da cooperative, da condomìni, da proprietari
singoli e da consorzi tra i soggetti suddetti.
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4. Gli alloggi recuperati con i contributi di cui presente
articolo non possono essere alienati per un periodo minimo di
otto anni, se abitati dal proprietario, ovvero sono concessi
in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono
soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8
dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
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