| (Programmi integrati di intervento).
1. Ai fini dell'approvazione ed attuazione dei programmi
integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179, il comune può promuovere la conclusione
di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale partecipano gli
operatori di settore pubblici e privati interessati.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1, se approvato
dal consiglio comunale, determina, senza necessità di
ulteriori approvazioni, le conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici che non siano in contrasto con le norme
e con i piani urbanistici regionali, fatte salve diverse
procedure stabilite dalle leggi regionali e ad esclusione
degli interventi che insistono in zone classificate A sulla
base di quanto disposto dal decreto interministeriale n. 1444
del 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967,
n. 765.
3. Ai fini della realizzazione dei programmi integrati di
intervento, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano modalità e criteri generali per
l'individuazione delle zone urbane interessate, per la
determinazione delle tipologie di intervento e per la
concessione dei contributi.
4. I comuni nei quali sono realizzati i programmi integrati
di intervento di cui al presente articolo possono stabilire,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, aliquote agevolate per la determinazione
dell'imposta comunale sugli immobili applicabili ai
proprietari di abitazioni comprese negli stessi
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programmi che provvedano alla realizzazione delle necessarie
opere di risanamento o recupero delle stesse e delle parti
comuni degli immobili che le comprendono senza ricevere
agevolazioni pubbliche. La delibera comunale stabilisce le
condizioni per beneficiare delle aliquote agevolate e la
durata di applicazione delle stesse, comunque non superiore a
dieci anni, assicurando che il gettito complessivo
dell'imposta non sia inferiore a quello previsto per l'anno in
corso alla data della delibera.
5. In relazione agli oneri di costruzione l'accordo di
programma produce gli stessi effetti della convenzione
prevista agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
10.
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