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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3926
DDL0288-0018
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
             (Programmi integrati di intervento).
    1.  Ai fini dell'approvazione ed attuazione dei programmi
  integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179, il comune può promuovere la conclusione
  di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
  legge 8 giugno 1990, n. 142, al quale partecipano gli
  operatori di settore pubblici e privati interessati.
    2.  L'accordo di programma di cui al comma 1, se approvato
  dal consiglio comunale, determina, senza necessità di
  ulteriori approvazioni, le conseguenti variazioni degli
  strumenti urbanistici che non siano in contrasto con le norme
  e con i piani urbanistici regionali, fatte salve diverse
  procedure stabilite dalle leggi regionali e ad esclusione
  degli interventi che insistono in zone classificate A sulla
  base di quanto disposto dal decreto interministeriale n. 1444
  del 2 aprile 1968 in applicazione della legge 6 agosto 1967,
  n. 765.
    3.  Ai fini della realizzazione dei programmi integrati di
  intervento, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano determinano modalità e criteri generali per
  l'individuazione delle zone urbane interessate, per la
  determinazione delle tipologie di intervento e per la
  concessione dei contributi.
    4.  I comuni nei quali sono realizzati i programmi integrati
  di intervento di cui al presente articolo possono stabilire,
  ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
  1992, n. 504, aliquote agevolate per la determinazione
  dell'imposta comunale sugli immobili applicabili ai
  proprietari di abitazioni comprese negli stessi
 
                              Pag. 22
 
  programmi che provvedano alla realizzazione delle necessarie
  opere di risanamento o recupero delle stesse e delle parti
  comuni degli immobili che le comprendono senza ricevere
  agevolazioni pubbliche.  La delibera comunale stabilisce le
  condizioni per beneficiare delle aliquote agevolate e la
  durata di applicazione delle stesse, comunque non superiore a
  dieci anni, assicurando che il gettito complessivo
  dell'imposta non sia inferiore a quello previsto per l'anno in
  corso alla data della delibera.
    5.  In relazione agli oneri di costruzione l'accordo di
  programma produce gli stessi effetti della convenzione
  prevista agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n.
  10.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=008 PAGFIN=0022 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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