| (Assegnazioni e canoni per l'edilizia
sovvenzionata).
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con
concorso o con contributi dello Stato o della regione, dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici
territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case
popolari e dai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con propri provvedimenti, determinano i criteri di
accesso alle assegnazioni di alloggi di edilizia
sovvenzionata, di definizione del canone sociale di locazione,
di determinazione del reddito familiare e di decadenza.
3. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica deve essere determinato sulla base
dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario della gestione del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sulla base di
un coefficiente medio di redditività del patrimonio abitativo
pubblico definito con provvedimento regionale.
4. Gli enti gestori devono condurre la gestione secondo
criteri di economicità e, comunque, nei limiti delle
disponibilità derivanti dalle entrate, ivi compresi, per
quanto concerne gli importi dei canoni, i contributi
integrativi di cui all'articolo 12, comma 4.
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5. La determinazione del canone di locazione tiene conto di
quanto previsto dagli articoli da 15 a 21 della legge 27
luglio 1978, n. 392. Entro i limiti che determinano la
possibilità di decadenza, il canone sociale effettivamente
dovuto dagli assegnatari non può essere superiore alle
percentuali di reddito complessivo familiare stabilito per
fasce di reddito dalle leggi regionali. Oltre tale limite il
parametro di riferimento per la determinazione del canone è
costituito dalla redditività che si intende attribuire
all'unità immobiliare sulla base del valore catastale e delle
condizioni dell'immobile.
6. La regione compie ogni tre anni la revisione dei criteri
di determinazione dei canoni. In caso di inadempienza
perdurante per oltre dodici mesi, gli enti gestori sono
autorizzati a rivedere il livello dei canoni, nella misura
necessaria a garantire il pareggio del proprio bilancio,
utilizzando i medesimi criteri adottati dalla regione per il
triennio precedente.
7. Le regioni, per favorire la mobilità negli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, predispongono programmi di
edilizia agevolata-convenzionata, realizzati dagli enti
gestori e da cooperative edilizie di abitazione, da destinare
ai soggetti che vengono a trovarsi in situazione di decadenza
dalle assegnazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata.
8. Gli enti gestori, al fine di garantire una maggiore
efficacia dei servizi e la partecipazione degli utenti al
controllo della qualità delle prestazioni relative
all'edilizia residenziale pubblica, predispongono, sentita la
rappresentanza sindacale dell'utenza, regolamenti in cui siano
specificati i diritti e i doveri degli utenti, anche in ordine
alla loro partecipazione all'attività gestionale. La regione
provvede a definire lo schema-tipo al quale tali regolamenti
devono conformarsi.
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