Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3927
DDL0288-0019
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
            (Assegnazioni e canoni per l'edilizia
                       sovvenzionata).
    1.  Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli
  acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con
  concorso o con contributi dello Stato o della regione, dallo
  Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici
  territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case
  popolari e dai loro consorzi comunque denominati e
  disciplinati con legge regionale.
    2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con propri provvedimenti, determinano i criteri di
  accesso alle assegnazioni di alloggi di edilizia
  sovvenzionata, di definizione del canone sociale di locazione,
  di determinazione del reddito familiare e di decadenza.
    3.  Il canone di locazione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica deve essere determinato sulla base
  dell'obiettivo dell'equilibrio finanziario della gestione del
  patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sulla base di
  un coefficiente medio di redditività del patrimonio abitativo
  pubblico definito con provvedimento regionale.
    4.  Gli enti gestori devono condurre la gestione secondo
  criteri di economicità e, comunque, nei limiti delle
  disponibilità derivanti dalle entrate, ivi compresi, per
  quanto concerne gli importi dei canoni, i contributi
  integrativi di cui all'articolo 12, comma 4.
 
                              Pag. 23
 
    5.  La determinazione del canone di locazione tiene conto di
  quanto previsto dagli articoli da 15 a 21 della legge 27
  luglio 1978, n. 392.  Entro i limiti che determinano la
  possibilità di decadenza, il canone sociale effettivamente
  dovuto dagli assegnatari non può essere superiore alle
  percentuali di reddito complessivo familiare stabilito per
  fasce di reddito dalle leggi regionali.  Oltre tale limite il
  parametro di riferimento per la determinazione del canone è
  costituito dalla redditività che si intende attribuire
  all'unità immobiliare sulla base del valore catastale e delle
  condizioni dell'immobile.
    6.  La regione compie ogni tre anni la revisione dei criteri
  di determinazione dei canoni.  In caso di inadempienza
  perdurante per oltre dodici mesi, gli enti gestori sono
  autorizzati a rivedere il livello dei canoni, nella misura
  necessaria a garantire il pareggio del proprio bilancio,
  utilizzando i medesimi criteri adottati dalla regione per il
  triennio precedente.
    7.  Le regioni, per favorire la mobilità negli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica, predispongono programmi di
  edilizia agevolata-convenzionata, realizzati dagli enti
  gestori e da cooperative edilizie di abitazione, da destinare
  ai soggetti che vengono a trovarsi in situazione di decadenza
  dalle assegnazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata.
    8.  Gli enti gestori, al fine di garantire una maggiore
  efficacia dei servizi e la partecipazione degli utenti al
  controllo della qualità delle prestazioni relative
  all'edilizia residenziale pubblica, predispongono, sentita la
  rappresentanza sindacale dell'utenza, regolamenti in cui siano
  specificati i diritti e i doveri degli utenti, anche in ordine
  alla loro partecipazione all'attività gestionale.  La regione
  provvede a definire lo schema-tipo al quale tali regolamenti
  devono conformarsi.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=015 PAGFIN=0023 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati