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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3928
DDL0288-0020
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Utilizzazione dei proventi dell'edilizia residenziale
                          pubblica).
    1.  Con legge regionale si provvede ad indicare la
  destinazione dei proventi degli
 
                              Pag. 24
 
  alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle
  somme addebitate agli utenti a rimborso delle spese relative
  ai servizi comuni, finalizzandoli in particolare:
        a)  al pagamento delle rate di ammortamento dei
  mutui gravanti sugli alloggi in gestione, al netto dei
  contributi statali;
        b)  alle spese generali di amministrazione e di
  manutenzione ordinaria e programmata, nel rispetto dei
  parametri di economicità, di efficienza e di efficacia di cui
  all'articolo 21, comma 6;
        c)   al ripiano di eventuali disavanzi pregressi,
  secondo le indicazioni e le modalità di cui all'articolo
  20;
        d)  al fondo regionale per l'edilizia residenziale
  pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera
  a);
        e)  agli interventi di nuova costruzione, di
  manutenzione straordinaria o di recupero del patrimonio,
  nonché ad altre attività secondo gli indirizzi della
  programmazione nazionale e regionale.
    2.  Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 25 della
  legge 8 agosto 1977, n. 513.  Le somme contabilizzate restano a
  disposizione dell'ente gestore sul conto corrente di
  contabilità speciale presso la sezione provinciale di
  tesoreria dello Stato, per le destinazioni di cui al citato
  articolo 25 della legge n. 513 del 1977 e di cui alla presente
  legge.
    3.  Le somme di cui al comma 2 e quelle derivanti
  dall'alienazione di patrimonio abitativo pubblico in
  applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, non
  concorrono a formare il reddito imponibile se reinvestite
  entro tre anni dalla data di versamento presso la sezione
  provinciale di tesoreria dello Stato, secondo i programmi
  approvati dalle regioni.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=035 PAGFIN=0024 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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