| (Utilizzazione dei proventi dell'edilizia residenziale
pubblica).
1. Con legge regionale si provvede ad indicare la
destinazione dei proventi degli
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alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle
somme addebitate agli utenti a rimborso delle spese relative
ai servizi comuni, finalizzandoli in particolare:
a) al pagamento delle rate di ammortamento dei
mutui gravanti sugli alloggi in gestione, al netto dei
contributi statali;
b) alle spese generali di amministrazione e di
manutenzione ordinaria e programmata, nel rispetto dei
parametri di economicità, di efficienza e di efficacia di cui
all'articolo 21, comma 6;
c) al ripiano di eventuali disavanzi pregressi,
secondo le indicazioni e le modalità di cui all'articolo
20;
d) al fondo regionale per l'edilizia residenziale
pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera
a);
e) agli interventi di nuova costruzione, di
manutenzione straordinaria o di recupero del patrimonio,
nonché ad altre attività secondo gli indirizzi della
programmazione nazionale e regionale.
2. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 25 della
legge 8 agosto 1977, n. 513. Le somme contabilizzate restano a
disposizione dell'ente gestore sul conto corrente di
contabilità speciale presso la sezione provinciale di
tesoreria dello Stato, per le destinazioni di cui al citato
articolo 25 della legge n. 513 del 1977 e di cui alla presente
legge.
3. Le somme di cui al comma 2 e quelle derivanti
dall'alienazione di patrimonio abitativo pubblico in
applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560, non
concorrono a formare il reddito imponibile se reinvestite
entro tre anni dalla data di versamento presso la sezione
provinciale di tesoreria dello Stato, secondo i programmi
approvati dalle regioni.
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