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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


393
DDL0023-0002
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli Deputati! - Il contenuto della direttiva
  82/501/CEE, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi
  con determinate attività industriali, è stato, come noto,
  recepito nel nostro Paese con il decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il cui grado di attuazione,
  a distanza di oltre un quinquennio, si è purtroppo rivelato
  tutt'altro che soddisfacente.
    Si è assistito, nel breve volgere degli anni,
  all'accumularsi di un insostenibile coacervo di pratiche
  giacenti ma non ancora concluse che, al di là dei negativi
  aspetti sul piano meramente amministrativo, ha indotto e
  continua ad indurre uno stato di grave disagio e di
  preoccupazione per le deleterie implicazioni sulla sicurezza
  di molte aree industriali distribuite, con varia densità, su
  tutto il territorio nazionale.
    Le numerose situazioni di rischio, non ancora adeguatamente
  controllate secondo le disposizioni del citato decreto
  presidenziale, generano infatti condizioni di notevole
  pericolo per i lavoratori all'interno degli stabilimenti, ma
  ancor più verso le aree esterne dove, nella quasi generalità
  dei casi, coesistono zone densamente popolate, spesso con la
  presenza di scuole, ospedali, edifici ad uso pubblico e
  collettivo.
    Il censimento a suo tempo effettuato a cura dei Ministeri
  dell'ambiente e della sanità ha portato ad individuare 720
  attività industriali soggette a notifica e circa 5.000
  soggette a dichiarazione.
    Il Ministero dell'ambiente ha poi caratterizzato in
  particolare ben 18 aree a maggior rischio di incidente
  rilevante e, dal complesso di tali risultanze generali e
  specifiche, è facile desumere una preoccu-
  pante mappa di distribuzione del pericolo, più o meno
  incombente, a carico di qualche milione di cittadini.  Per di
  più, tali situazioni di pericolo non sempre sono rimaste allo
  stato potenziale, ma hanno già dato luogo ad incidenti, alcuni
  dei quali particolarmente gravi con danni anche mortali e
  gravissime perdite, dirette e indirette, a carico dei beni
  materiali e patrimoniali.
    Le cause della insufficiente applicazione del decreto sono
  state da più parti ormai individuate nella complessità di
  talune procedure ivi previste, scarsamente idonee a
  fronteggiare l'intrinseca delicatezza della materia che
  richiede interventi valutativi e decisionali tempestivi e di
  elevato contenuto specialistico.
    I principali motivi di inadeguatezza della vigente
  normativa sono riconducibili essenzialmente al meccanismo
  della istruttoria nell'ambito della quale sono distinguibili
  varie fasi tra loro dipendenti e mutuamente subordinate,
  talché il rallentamento in corrispondenza di una sola di esse
  si ripercuote sull'intera procedura.
    Rispetto alle finalità proprie della direttiva CEE, di
  natura prevalentemente conoscitiva e valutativa dei rischi, il
  procedimento previsto dal decreto del Presidente della
  Repubblica n. 175 del 1988 assume anche aspetti di tipo
  autorizzativo.  L'estrema lentezza con cui si sviluppa
  l'istruttoria secondo l'attuale normativa ostacola da un lato
  la tempestiva valutazione degli aspetti prevenzionali e, al
  tempo stesso, sospende, spesso senza attendibili previsioni
  temporali, la definizione del quadro prescrittivo e degli atti
  autorizzativi che consentirebbero al fabbricante
  l'acquisizione di più chiari indirizzi nella gestione della
  sicurezza.
 
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    La mancata conclusione delle istruttorie entro ragionevoli
  limiti di tempo produce poi effetti dannosi per lo svolgimento
  degli adempimenti relativi alla pianificazione di emergenza
  esterna, particolarmente rilevante per le riverberazioni
  dirette sulla sicurezza delle popolazioni che vivono ed
  operano in prossimità di attività industriali o in ambito di
  aree ad elevata concentrazione di rischio.
    L'esperienza maturata ha ormai largamente dimostrato gli
  inconvenienti dovuti alla eccessiva frammentazione e viscosità
  dell' iter  istruttorio, in special modo per le attività
  soggette a notifica.  In tale settore è stato possibile avviare
  le istruttorie per 240 impianti ma solo in pochissimi casi è
  stato possibile giungere alle conclusioni.
    A ciò deve aggiungersi che le stesse procedure per le
  attività soggette a semplice dichiarazione, affidate alle
  regioni, non hanno subìto migliore sorte e ciò per le
  complicazioni del percorso valutativo ed autorizzativo,
  peraltro in una fattispecie di rischio sempre molto complessa
  ed insidiosa.
    Gli inconvenienti brevemente tratteggiati e la conseguente
  situazione di stallo creatasi nell'applicazione del decreto
  del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 hanno
  stimolato, anche negli anni scorsi, iniziative del Governo e
  del Parlamento, intese ad introdurre possibili correttivi.
  Sono stati emanati in materia vari decreti-legge che però, più
  volte reiterati, non sono stati mai convertiti.  Disegni e
  proposte di legge sull'argomento sono stati esaminati dal
  Parlamento, sinora però senza concreti risultati.
    Attualmente, è all'esame delle Commissioni XIII e X del
  Senato il testo del progetto di legge recante nuove norme per
  l'attuazione delle direttive 82/501/CEE e 88/610/CEE relative
  ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
  attività industriali.
    L' iter  approvativo di tale progetto di legge, che
  presenta elementi di indubbia validità e in relazione al quale
  sono stati presentati numerosissimi emendamenti, non consente
  tempi compatibili con l'urgenza di una rapida soluzione
  legislativa atta a restituire il necessario grado di sicurezza
  nel delicato settore dei rischi di incidenti rilevanti.
    Ciò stante si è ritenuto indispensabile promuovere un
  intervento urgente del Governo attraverso la proposta di un
  apposito decreto-legge che modifichi o sostituisca, nel
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988,
  quelle parti non più idonee ad assicurare una rapida ed
  efficace conclusione delle istruttorie per le attività
  soggette a notifica.
    Nella messa a punto del decreto-legge, si è posta
  particolare attenzione affinché l'impianto fondamentale
  dell'attuale normativa non ne risultasse stravolto ma, anzi,
  si è cercato di operare le minori possibili modifiche in uno
  sforzo di ottimizzazione del quadro fondamentale su cui il
  decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 è
  basato.  Ciò anche per non divergere dal dettato della
  direttiva CEE, da mantenersi in ogni caso impregiudicato.
    La materia del decreto-legge trae poi principale
  ispirazione dalle ponderose elaborazioni parlamentari, con
  speciale riguardo a quelle del cennato testo attualmente
  all'esame del Senato, nell'ambito del quale si è fatto tesoro
  anche di taluni emendamenti che hanno formato oggetto di
  intese preliminari con le Amministrazioni maggiormente
  interessate alla materia e segnatamente con il Dipartimento
  della protezione civile e con i Ministeri dell'interno,
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità
  (oltre a quello dell'ambiente).  Per gli aspetti finanziari,
  con particolare riguardo alle modalità di assunzione,
  utilizzazione e remunerazione del personale, è stato tenuto
  presente quanto concordato con il Ministero del tesoro e con
  il Dipartimento della funzione pubblica.
    Alcune delle modifiche proposte sono state invero dettate
  da particolari esigenze di coordinamento della normativa
  vigente con le linee innovative che si intendevano perseguire
  e ciò specialmente per evitare, nei limiti del possibile,
  ridondanze e sovrapposizioni di procedure, il tutto a van-
 
                               Pag. 4
 
  vantaggio della chiarezza e dell'efficacia degli atti in
  armonia anche agli attuali disposti legislativi nella
  specifica materia del procedimento amministrativo.
    Il provvedimento è inteso, soprattutto, ad attuare un
  decentramento della procedura per le attività soggette a
  notifica che rappresentano sempre l'aspetto più critico della
  delicata disciplina.  L'istruttoria viene affidata infatti ai
  comitati tecnici regionali di prevenzione incendi,
  preesistenti ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
    L'indispensabile controllo di uniformità dei criteri
  attuativi della normativa è assicurato in sede centrale dal
  Ministero dell'ambiente attraverso una apposita conferenza di
  servizi nella quale confluiscono le necessarie competenze
  istituzionali e specialistiche.  E' stato invece abolito il
  ricorso agli organi tecnici ed a quelli consultivi.
    E' stata esclusa altresì la figura del responsabile di
  istruttoria nella convinzione che ciò gioverà alla fluidità
  dell'istruttoria, anche attraverso un opportuno potenziamento
  dei comitati tecnici regionali.
    Si è ritenuto, più in generale, che l'affidamento della
  istruttoria ad un organismo operante in sede decentrata
  consegua il vantaggio di meglio aderire alla realtà locale.
    La corretta valutazione dei rischi industriali e delle
  conseguenti misure di prevenzione è certamente favorita dalla
  diretta conoscenza del contesto socio-economico in cui le
  attività pericolose si sviluppano e dal grado di esposizione e
  di reattività, anche psicologica, delle popolazioni
  considerate nella realtà ambientale.
    D'altra parte, il contenuto della notifica e del correlato
  rapporto di sicurezza non subisce variazioni sostanziali.  Per
  meglio assecondare, anche negli sviluppi temporali, il
  processo di progettazione e di realizzazione delle attività
  industriali, la formulazione del rapporto di sicurezza avviene
  peraltro in due successivi momenti.  La fase di nulla-osta di
  fattibilità precede infatti quella delle conclusioni finali
  dell'istruttoria, corrispondendovi anche l'emissione dei
  diversi provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità
  competenti.
    Tale articolazione si inquadra nella finalità di
  unificazione con alcune specifiche procedure di prevenzione
  incendi, secondo la normativa vigente, che vengono sussunte
  nella più generale disciplina sui rischi di incidenti
  rilevanti, come modificata dal presente decreto-legge.  Sempre
  ai fini di una migliore fluidificazione dell' iter
  istruttorio sono state previste anche opportune interfacce nei
  riguardi delle attività soggette alla disciplina del settore
  petrolifero.
    Nell'ipotesi che il termine stabilito per il completamento
  dell'istruttoria trascorra in mancanza di provvedimento
  conclusivo, è anche prevista la facoltà del fabbricante di
  dare inizio ad una nuova attività industriale, previa
  presentazione di una perizia giurata redatta da professionista
  abilitato che attesti e documenti la sicurezza degli
  impianti.
    Circa le procedure per le attività soggette a
  dichiarazione, il cui esame continua ad essere affidato alle
  regioni, è stato introdotto il metodo della
  autocertificazione, da parte del fabbricante, relativa agli
  elementi caratterizzanti l'attività industriale, realizzando
  un indubbio elemento di semplificazione.
    Il modificato assetto delle competenze induce la necessità
  di un contenuto potenziamento delle risorse di personale delle
  Amministrazioni maggiormente coinvolte e ciò per non
  vanificare l'impianto procedurale posto in essere con il
  presente decretolegge.  Tale potenziamento è ottenuto in minima
  parte con nuovi apporti, limitati agli ispettori antincendi,
  mentre per il resto si farà ricorso alle vigenti procedure di
  mobilità.
    Punti di particolare rilievo riguardano le misure per il
  controllo della applicazione della normativa, nonché
  l'obbligo, a carico del fabbricante, circa l'aggiornamento
  degli adempimenti di prevenzione a seguito di modifiche che
  intervengano nella normativa tecnica e nelle conoscenze
 
                               Pag. 5
 
  tecnico-scientifiche inerenti la materia dei rischi di
  incidenti rilevanti.  Opportune misure di raccordo sono
  previste per le attività industriali esistenti per le quali è
  stata già avviata l'istruttoria con le modalità previgenti al
  decreto-legge.
    E' stata infine individuata, per il triennio 1994-1996, la
  copertura finanziaria a fronte dell'onere totale annuo di 4,4
  miliardi di lire, risultante dall'analisi dei fabbisogni, come
  meglio descritto nella relazione tecnica.
    Rispetto al precedente, il presente decreto-legge contiene
  le necessarie disposizioni di coordinamento con il
  decreto-legge istituito dall'Agenzia nazionale per la
  protezione dell'ambiente, abrogando le norme che affidavano
  all'Agenzia stessa l'istruttoria sugli impianti a rischio.
    Altre modifiche riguardano il coordinamento con le
  normative stabilite con decreto del Presidente della
  Repubblica 24 luglio 1982, n. 577, con decreto del Presidente
  del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989 e con il decreto 20
  maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità (articoli 1, 2, 3 e 16).
    Per agevolare il potenziamento del Corpo nazionale dei
  vigili del fuoco per far fronte ai compiti derivanti
  dall'applicazione del decreto-legge, all'articolo 18, comma 2,
  è prevista la possibilità di utilizzare, fino al 31 agosto
  1994, la graduatoria degli idonei dei concorsi già espletati,
  in vigore al 31 dicembre 1993.  Allo stesso articolo 18, comma
  3, sono state previste anche due posizioni di IX qualifica
  nell'ambito delle 20 unità, da assegnarsi al Ministero
  dell'ambiente mediante la già prevista procedura di mobilità;
  in relazione a ciò, si è provveduto a diminuire di 2 unità il
  contingente della VIII qualifica.
    All'articolo 20, comma 3, è stata espressamente prevista,
  per le istruttorie, già completate, l'applicazione della
  previgente disciplina.
    L'articolo 21, comma 1, ha modificato il riferimento alle
  tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura, di
  depurazione e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui
  al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
 
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