| (Ripiano dei disavanzi degli Istituti
autonomi per le case popolari).
1. Gli enti trasformati o istituiti a norma dell'articolo
21 della presente legge, aventi causa da Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, elaborano, entro sei
mesi dalla loro trasformazione o istituzione, un piano di
risanamento relativo all'eventuale disavanzo finanziario
consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari,
deve indicare:
a) l'entità del disavanzo finanziario con
esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
b) i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
formazione;
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c) l'entità dell'anticipazione di cui viene
richiesta la concessione a norma del comma 4;
d) il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato
nei commi 5 e 6;
e) i proventi mediante i quali si intende
assicurare la restituzione dell'anticipazione, secondo il
piano di ammortamento predisposto ai sensi della lettera
d);
f) il bilancio sintetico di previsione pluriennale
da cui risulti la non sussistenza di cause di formazione di
nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per
l'ammortamento dell'anticipazione.
3. Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
ricezione o dalla ricezione dei chiarimenti o delle modifiche
eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque
approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra
indicato.
4. Il piano di risanamento approvato secondo le modalità di
cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla sezione
autonoma per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 9.
Entro sessanta giorni dal ricevimento, la sezione autonoma
concede l'anticipazione richiesta, a valere sulle
disponibilità esistenti presso la sezione stessa ed attribuite
a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mediante
accredito presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato. La medesima sezione autonoma dà
comunicazione alla regione dell'accredito e dei versamenti di
cui al comma 6, dandone contestualmente notizia alla Direzione
generale per i problemi abitativi del Ministero dei lavori
pubblici.
5. L'anticipazione è restituita dall'ente in un periodo non
superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate
costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse,
quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle
disponibilità indicate al comma 4. Nel caso in cui i proventi
di cui al comma 2, lettera e), risultino insufficienti,
il periodo di ammortamento dell'anticipazione può essere
esteso a quindici anni.
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6. Le rate di ammortamento dovute dall'ente sono versate da
questo alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale, che
le riattribuisce alla regione.
7. I fabbricati di proprietà e in gestione degli Istituti
autonomi per le case popolari sono esenti dall'imposta
comunale sugli immobili.
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