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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3931
DDL0288-0023
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE -- Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica o comunque assistita da agevolazioni pubbliche e per il riassetto degli Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 21.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Norme quadro per il riordino degli Istituti autonomi per
            le case popolari e dei loro consorzi).
    1.  Al fine di consentire una efficiente, efficace ed
  economica gestione dell'intervento pubblico nell'edilizia
  residenziale, le regioni a statuto ordinario e,
  compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e
  dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto
  speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
  provvedono con proprie leggi a trasformare gli Istituti
  autonomi per le case popolari comunque denominati in enti di
  natura economica dotati di personalità giuridica, di autonomia
  imprenditoriale e di proprio statuto, organizzati secondo i
  princìpi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4
  ottobre 1986, n. 902, e all'articolo 23 della legge 8 giugno
  1990, n. 142.
    2.  Sono fatte salve le disposizioni regionali già emanate
  in applicazione dell'articolo 93, secondo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se non
  incompatibili con i princìpi fissati dal presente articolo.
    3.  Degli enti di cui al comma 1, la regione determina:
        a)  la denominazione e l'ambito territoriale di
  competenza, di norma sovracomunale, anche tenendo conto delle
  istituende autorità metropolitane, ove previste;
        b)  gli indirizzi unitari per gli statuti, approvati
  dalla stessa regione;
        c)  la composizione degli organi e le modalità di
  nomina e di revoca degli amministratori,
 
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  garantendo la scelta di soggetti con comprovata
  esperienza nella pubblica amministrazione, nella
  amministrazione di aziende pubbliche e private e con
  particolare capacità manageriale;
        d)  i criteri e le modalità di esercizio della
  vigilanza sul funzionamento degli enti e sul perseguimento
  delle loro finalità istituzionali, restando esclusa ogni forma
  di controllo per singoli atti;
        e)  le modalità di acquisizione del patrimonio
  immobiliare e delle attività e passività degli Istituti
  autonomi per le case popolari e dei loro eventuali
  consorzi;
        f)  le modalità di inserimento nei nuovi enti del
  personale degli Istituti autonomi per le case popolari e dei
  loro consorzi comunque denominati, tenendo conto del contratto
  nazionale di lavoro;
        g)  i criteri e gli strumenti operativi che
  garantiscano la rappresentanza degli interessi e dei diritti
  dell'utenza, anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
  241, e della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    4.  Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, la regione non provveda alla
  trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari e
  dei loro eventuali consorzi in nuovi enti, ovvero alla
  istituzione di nuovi enti secondo quanto indicato nel comma 1,
  il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
  pubblici, delibera il compimento dei necessari atti in
  sostituzione della regione inadempiente, a norma dell'articolo
  2, comma 3, lettera  f),  della legge 23 agosto l988, n.
  400.
    5.  Gli enti trasformati o istituiti ai sensi del presente
  articolo esercitano le funzioni già attribuite agli Istituti
  autonomi per le case popolari e ai loro consorzi, di cui
  acquisiscono il patrimonio immobiliare ed ai quali subentrano
  in tutti i rapporti attivi e passivi.  Essi provvedono:
        a)  all'attuazione degli interventi di edilizia
  pubblica di recupero e di nuova costruzione, con priorità per
  quelli inseriti nei programmi integrati abitativi di riassetto
  urbano, nonché all'acquisizione di
 
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  immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica;
        b)  alla gestione di tutto il patrimonio
  residenziale pubblico esistente nell'ambito territoriale di
  competenza, comprese le unità immobiliari diverse ma connesse
  alla gestione di detto patrimonio, nonché ad eventuali altre
  gestioni loro affidate in base a convenzioni con enti
  proprietari di immobili;
        c)  alla gestione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica di proprietà degli enti locali se ad
  essi affidati sulla base di convenzioni tipo predisposte dalla
  regione;
        d)  all'espletamento dei compiti loro attribuiti
  dalla regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici e
  privati;
        e)  all'espletamento su delega di ulteriori funzioni
  fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero
  trasferite agli enti locali.
    6.  La regione fissa i criteri per la determinazione dei
  parametri di economicità, efficienza ed efficacia del
  funzionamento degli enti.  Detti criteri tengono conto del
  rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e
  patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento
  organizzativo.
    7.  I termini non scaduti alla data di entrata in vigore
  della legge regionale o provinciale di riordino per
  l'esercizio da parte degli IACP e dei loro consorzi di diritti
  e di facoltà di natura sostanziale o processuale, sono sospesi
  per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  stessa legge regionale di riordino.
    8.  Entro lo stesso termine di cui al comma 7, la regione
  trasmette ai conservatori dei registri immobiliari e ai
  direttori degli uffici tecnici erariali competenti per
  territorio l'elenco degli immobili attribuiti ai nuovi enti
  perché sia provveda all'esecuzione delle annotazioni, delle
  trascrizioni e delle volture necessarie.  Per tali operazioni
  non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi
  titolo.
 
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    9.  Tutti gli atti e i contratti che si rendano necessari
  per l'attuazione del riordino degli Istituti autonomi per le
  case popolari e dei loro consorzi sulla base delle
  disposizioni del presente articolo sono esenti da imposta di
  bollo e, nel caso di registrazione obbligatoria, sono
  assoggettati all'imposta minima.  Le devoluzioni e i
  trasferimenti di beni e di diritti conseguenti non danno luogo
  all'applicazione di alcuna imposta o tassa.
 
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